CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 marzo 2014 promosso da: Sig. Ivan Rajcic / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 marzo 2014 promosso da: Sig. Ivan Rajcic / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Avv. Gabriella Palmieri Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 31 marzo 2014 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 763 promosso (con istanza prot. n. 2135 del 23 dicembre 2013) da: Sig. Ivan Rajcic , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edoardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli al Centro Direzionale – Isola A/7 , , giusta procura in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n.58 giusta procura in calce alla memoria di costituzione intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Ivan Rajcic (il “RAJCIC ” o la “Parte istante”) è un calciatore professionista all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. Bari S.p.A. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “ Parte intimata” ) associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari , avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive ( gruppo di indagini denominato Bari 1 ) , la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 4 giugno 2013, di alcuni tesserati , per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 4.Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la commissione di un illecito finalizzato ad alterare il risultato dell’incontro Bari – Treviso dell’11 maggio 2008 (la “Partita”), e dunque a disporre il deferimento, tra gli altri, dell'odierno istante per avere in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita con l'aggravante consistente nella effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. 5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 05/CDN del 16 luglio 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”), ritenuta la commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura Federale, affermava la responsabilità del tesserato deferito, infliggendo al Rajcic la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. 6. Contro tale decisione il Caputo proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”). 7. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 26 luglio 2013 e poi in forma integrale il 22 novembre 2013 (C.U. 104/CGF) (la “Decisione”), la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dalla odierna parte istante e confermava la sanzione irrogata. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 23 dicembre 2013, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Rajcic dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, l'istante designava quale arbitro l' Avv. Guido Cecinelli. 10. Con memoria datata 11 gennaio 2014, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna parte istante, in quanto ritenuto infondato. 11. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro l’Avv. Gabriella Palmieri. 12. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’Avv: Aurelio Vessichelli , che in data 17 gennaio 2014 accettava l’incarico. 13. Il 24 febbraio 2014 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio, disponeva la prosecuzione del giudizio concedendo termini all'istante per il deposito di memoria e documenti e alla intimata per il deposito di replicae documenti a confutazione. 14. All’udienza del 31 marzo 2014, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti depositati nei termini assegnati. 15. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Rajcic 16. Il Rajcic , nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di : “ in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale....e per l'effetto prosciogliere il deferito da ogni addebito; ..in subordine, derubricarsi l'illecito contestato in quello di omessa denuncia....; condannare la F.I.G.C. al pagamento delle spese ... b. Le domande della FIGC 17. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del Rajcic 18. Nel merito, a sostegno della propria richiesta di annullamento della sanzione subita, la parte istante contesta che vi siano i presupposti per l’affermazione a suo carico di una responsabilità per illecito sportivo ex art.7 commi 1, 2, 5 e 6 del CGS. b. La posizione della FIGC 19. La FIGC si oppone all'istanza del Rajcic deducendone l' infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE A. La presente vicenda, che ha visto il sig. Ivan Rajcic destinatario della squalifica per anni 3 e mesi 6 per illecito sportivo aggravato, ripropone al Collegio, cui lo stesso Rajcic si è rivolto con istanza presso il TNAS, l’esigenza di una approfondita verifica dei fatti, delle dichiarazioni e degli elementi di riscontro emersi nelle diverse fasi processuali, ivi comprese quelle svoltesi dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. In primis, è doveroso sottolineare come, dalle risultanze istruttorie provenienti sia dalle indagini svolte, in ambito penale, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari sia dagli accertamenti esperiti, in sede sportiva, dalla Procura Federale, emerga con sufficiente chiarezza l’effettiva realizzazione di un illecito sportivo in occasione della gara BARI – TREVISO dell’11 maggio 2008. A tal proposito, va rimarcato come, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.G.S., per la configurazione di detta fattispecie, occorra il mero atto diretto ad alterare il risultato e/o lo svolgimento di una gara o, comunque, ad ottenere un indebito vantaggio in classifica, essendosi in presenza di una violazione c.d. “a consumazione anticipata”: la consumazione in senso stretto, che, tra l’altro, nella vicenda oggi in esame, è da ritenersi parimenti verificata, costituisce un’aggravante, così come espressamente previsto dall’art. 7, comma 6, del C.G.S. Alla stregua di ciò, è evidente come basti la semplice proposta fraudolenta per individuare l’ipotesi in discorso, senza bisogno che la proposta medesima venga concretamente accettata dal destinatario: da questo punto di vista, è sicuramente possibile ravvisarsi un illecito sportivo a carico dei tesserati di una sola delle due squadre interessate dall’evento agonistico, a prescindere dal coinvolgimento di rappresentanti di entrambe le compagini. Ma vi è di più: anche qualora, come nel caso oggi in discussione, sia fondatamente plausibile un accordo intervenuto tra soggetti riferibili ad ambedue le Società antagoniste (o presunte tali!), la mancata individuazione degli esponenti di una di esse (nella specie, il TREVISO) non preclude minimamente né la sussistenza dell’illecito né, tanto meno, l’affermazione della responsabilità dei calciatori dell’altra squadra (i.e. il BARI). E questo senza trascurare l’ulteriore eventualità che, in una vicenda come quella del “calcio-scommesse”, nella quale lo scopo precipuo dei protagonisti è il perseguimento di guadagni indebiti attraverso puntate su risultati già artatamente predeterminati, sia persino possibile (nell’illecito c.d. “a perdere”) raggiungere l’intento prefissato con l’esclusiva partecipazione dei tesserati di un club e, quindi, all’insaputa di quelli dell’altro. Sotto siffatto profilo, pertanto, appaiono pienamente ed incondizionatamente condivisibili le osservazioni spiegate dalla difesa della F.I.G.C., a confutazione di quelle, di segno contrario, avanzate dal ricorrente. Resta acclarato, dunque, che la gara in parola fu realmente oggetto di “combine”, come, del resto, già affermato da questo Tribunale in altra sua decisione (cfr. lodo GILLET). 3. Del pari, con riguardo alla specifica posizione del RAJCIC, non possono residuare dubbi di sorta circa la presenza dello stesso negli spogliatoi, unitamente a numerosi suoi compagni di squadra, allorquando agli astanti venne significata la proposta illecita relativa alla gara BARI – TREVISO. Sul punto, convergono, in maniera precisa ed inequivocabile, non solo le dichiarazioni rese, in fase di indagine, da vari tesserati ma anche quelle dello stesso RAJCIC, il quale, ascoltato dalla Procura Federale in data 28 febbraio 2013, ammette la circostanza, pur cercando di sminuire al massimo la portata delle frasi da lui percepite. Ciò premesso, quel che occorre qui stabilire è se il comportamento tenuto nell’occasione dal calciatore croato integri un vero e proprio illecito sportivo ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.G.S. (così come sostenuto dalla Procura Federale e condiviso dai Giudici di prime e di seconde cure) ovvero se lo stesso, pur disciplinarmente censurabile, debba essere ricondotto ad una differente qualificazione giuridica. Ebbene, questo Collegio ritiene che le sole esternazioni dei sigg. Andrea MASIELLO e Davide LANZAFAME, i quali attribuiscono all’odierno istante, unitamente al SANTORUVO ed a Marco ESPOSITO, un ruolo per così dire attivo e/o propulsivo ai fini dell’alterazione della gara di cui trattasi, non siano in grado di consentire il raggiungimento della soglia probatoria minima richiesta per la configurazione dell’illecito sportivo, soglia che, pur non equiparabile a quella, assai più elevata e rigorosa, di stampo penalistico (caratterizzata dalla prova oltre ogni ragionevole dubbio) deve, in ogni caso, essere superiore al generico livello probabilistico. Per quel che concerne, in particolare, le asserzioni del MASIELLO, coglie decisamente nel segno la difesa del ricorrente laddove fa rilevare il palese contrasto fra il contenuto dell’audizione innanzi alla Procura Federale del 10 luglio 2012, in cui tra i fautori della combine viene inserito anche il RAJCIC, e quello dell’interrogatorio avanti ai P.M. di Bari del 30 luglio seguente, in cui, invece, il nominativo del suddetto giocatore non figura affatto. Né può, in proposito, aderirsi alla tesi dell’intimata Federazione, basata su una sorta di graduazione di ruoli da parte dei vari proponenti, ove solo si consideri l’assoluta perentorietà della risposta data dal MASIELLO alla specifica domanda del P.M. Dr. ANGELILLIS circa l’identità della o delle persone da cui sarebbe partita l’offerta illecita: il RAJCIC era presente, come tutti gli altri, ma non avanzò nessuna proposta alterativa. A fronte, poi, delle isolate e sporadiche affermazioni del MASIELLO e del LANZAFAME, è possibile individuare molteplici altre deposizioni (quali quelle di Cristian STELLINI, di Gianluca GALASSO, di Massimo BONANNI e di Nicola BELMONTE), in cui, nel rappresentare quanto verificatosi negli spogliatoi dello Stadio San Nicola di Bari in ordine al prospettato illecito sulla gara in oggetto, non si fa, ancora una volta, il minimo cenno al RAJCIC tra i latori di una simile istanza fraudolenta. Ve n’è abbastanza, in definitiva, per escludere, nell’occasione, una responsabilità del suindicato giocatore ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.G.S. 4. Viceversa, è certamente ravvisabile nel RAJCIC una diversa tipologia di inadempienza, connessa sia con la mancata denuncia dell’illecito di cui lo stesso era direttamente venuto a conoscenza sia con la più generale inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e comunque, ispirare la condotta dei soggetti operanti, a qualunque titolo, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. E’ fuor di dubbio che, una volta recepita la proposta fraudolenta, il calciatore medesimo avrebbe dovuto provvedere, tempestivamente e senza indugio, ad informare della cosa l’Organo a ciò istituzionalmente e normativamente deputato (la Procura Federale), in ossequio a quanto statuito dall’art. 7, comma 7, del C.G.S. Egli, invece, in spregio a siffatta specifica disposizione ed a quella, non meno rilevante e significativa, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., assumeva un atteggiamento completamente omissivo, oltre che palesemente sleale e scorretto, per il quale merita di essere sanzionato nei termini di cui al dispositivo. 5. Nessuna valida e seria prova, sotto qualsivoglia egida normativa, può dirsi, invece, raggiunta con riferimento al presunto ruolo di mediatore e di collettore del denaro, frutto del pactum sceleris, che il RAJCIC, per il tramite della ex moglie, avrebbe svolto con emissari dell’altra Società coinvolta (il TREVISO). Anche a voler prescindere totalmente dal proscioglimento del PIANU, sancito dal T.N.A.S. con lodo del 28 Gennaio 2014, è di palmare evidenza come le esternazioni, quanto mai vaghe e generiche, del MASIELLO, fondate su notizie raccolte “negli spogliatoi” ovvero “in occasione di un allenamento”, non possano in alcun modo assurgere non solo ad autentico rango probatorio ma neppure al più basso profilo di indizio. Né l’asserita amicizia tra la moglie del RAJCIC e quella del PIANU (cui fa cenno il calciatore Marco ESPOSITO) può costituire, nel caso di specie, elemento in qualche modo apprezzabile ai fini del contendere: anzi, è lo stesso ESPOSITO, nella sua audizione del 20 marzo 2013, ad affrettarsi a precisare di non aver mai rilasciato alcuna dichiarazione tendente a coinvolgere la moglie del RAJCIC nel prelevamento del denaro a Treviso, “trattandosi di un fatto riferito all’A.G. solo da MASIELLO Andrea”. 6. Analogo discorso vale per quel che attiene all’episodio, riportato ancora da Marco ESPOSITO, relativo alla presunta consegna a quest’ultimo della sua quota del pretium sceleris ad opera del RAJCIC, subito dopo la gara, presso l’abitazione del giocatore croato. Sul punto, al di là di ogni valutazione in merito alla effettiva dinamica e tempistica dell’evento, su cui, per la verità, il resoconto dell’ESPOSITO presta di per sé il fianco a non poche censure e perplessità, analiticamente enunciate dall’istante nelle proprie difese, anche con il supporto di un non trascurabile elaborato tecnico, assume valenza decisiva e dirimente la constatazione della unicità della fonte in esame e, soprattutto, del mancato riscontro della stessa in sede investigativa: il che la rende del tutto insufficiente a supportare una così grave accusa quale quella di illecito sportivo, così come, tra l’altro, già espressamente ed emblematicamente statuito dal T.N.A.S. in recentissimi precedenti (cfr. lodi GILLET e CAPUTO). 7. Conclusivamente, alla luce di tutte le suesposte argomentazioni e considerazioni, lo scrivente Collegio ritiene che il sig. Ivan RAJCIC, in riforma dell’impugnata delibera della Corte di Giustizia Federale, debba essere prosciolto dall’accusa di illecito sportivo per la gara BARI - TREVISO dell’11 maggio 2008, mentre debba essere riconosciuto responsabile di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, del C.G.S. e di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. Riguardo all’entità della sanzione da irrogare al Rajcic sulla base del cumulo tra la sanzione per omessa denuncia ex art. 7 comma 7 CGS e quella per violazione degli obblighi di lealtà , correttezza e probità ex art. 1 comma 1 dello stesso CGS, questo Collegio , sulla base del consolidato orientamento espresso dal TNAS dal quale non ritiene di discostarsi nella fattispecie in esame, reputa congrua a carico del Rajcic la squalifica di mesi tredici , compreso il periodo già scontato. D. Sulle spese A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente arbitrato , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Ivan Rajcic e della intimata FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 23 dicembre 2013 (prot. 2135 – 763 ) dal Sig : Ivan Rajcic , ridetermina la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5 e 6 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico della parte istante, visti gli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGS , in mesi 13 ( tredici ) di squalifica, compreso il periodo già scontato; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. compensa fra le parti le spese di lite; 4. pone a carico dell’istante Sig. Ivan Rajcic nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva ; 5. pone a carico dell'istante Sig. Ivan Rajcic nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 31 marzo 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Guido Cecinelli F.to Gabriella Palmieri
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