CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Verbale prima udienza del 02 luglio 2014 promosso da: Sig. Franco Lepore / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Verbale prima udienza del 02 luglio 2014 promosso da: Sig. Franco Lepore / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Guido Cecinelli (Presidente)
Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro)
Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro)
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0513 del 2 maggio 2014 - 787) promosso da:
Sig. Franco Lepore, con il prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata
Oggi mercoledì 2 luglio 2014, alle ore 15:15, presso la Sala Udienze del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ("Tribunale") - Stadio Olimpico Tribuna Tevere 00135 Roma, si a tenuta la terza udienza del Collegio arbitrale nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute net Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ("Codice").
Si da atto della presenza di tutti i componenti del Collegio arbitrale, nonchè del Sig. Andrea Grattadauria, Segretario Supplente del Tribunale.
Si da, inoltre, atto, the sono presenti:
- l'Avv. Saverio Sticchi Daminai, difensore della parte istante;
- l'Avv. Letizia Mazzarelli, difensore della parte intimata;
Preliminarmente le parti vista la sostituzione del Cos. Silverio Maria russo con l’avv. Aurelio Vessichelli quale arbitro di parte istante, dichiarano di accettare la nuova composizione dell’odierno Collegio arbitrale e di non aver alcun motivo di ricusazione nei confronti del nuovo componente del collegio.
Il Collegio arbitrale esperisce il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice.
Le parti dichiarano di aver conciliato la controversia, come da accordo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Il Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 20 del Codice, tenuto conto dell'attività svolta, determina i propri onorari in € 1.200, ponendoli a carico, con il vincolo di solidarietà, di entrambe le parti nella misura del 50%, pone i diritti amministrativi a carico di entrambe le parti e dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
L'udienza viene chiusa alle ore 15:25. Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 2 luglio 2014
Avv. Guido Cecinelli
Avv. Aurelio Vessichelli
Avv. Gabriella Palmieri
Sig. Andrea Grattadauria
Avv. Saverio Sticchi Damiani
Avv. Letizia Mazzarelli
Il presente verbale a stato protocollato net Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data odierna al n. 0892
TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT presso il CONI prot. n. 513 del 2.5.2014
VERBALE DI CONCILIAZIONE
Il signor Franco Lepore, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Saverio Sticchi Damiani, nella sua qualità di parte istante;
la Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nella sua qualità di parte resistente;
considerato
- che, in ragione dell'assoluta peculiarità della vicenda oggetto del contendere, la F.I.G.C. ritiene di poter accedere alla richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio già irrogato dagli organi della giustizia sportiva, ferma restando la qualificazione giuridica dei fatti di causa;
- che, a sua volta, l'istante, riconosce la propria personale responsabilità a titolo di concorso nell'illecito sportivo che ha comportato la alterazione della gara Salernitana Nocerina del 10 novembre 2013.
Tutto ciò premesso
-la controversia introdotta dinanzi a codesto Collegio con la domanda di arbitrato di cui al procedimento n. 513/2014 viene conciliata tra le parti, con riduzione della sanzione della squalifica di mesi dodici (12) irrogata dalla Commissione Nazionale Disciplinare in data 29.1.2014 e confermata dalla Corte di Giustizia federale (C.U. n. 205, del 1.3.2014) a mesi otto (8) e, dunque, sino al 29 settembre 2014. Le spese, ivi comprese quelle di funzionamento del Collegio, restano interamente compensate tra le parti.
Della intervenuta conciliazione si da atto, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice con la sottoscrizione del presente verbale.
Roma, 2 luglio 2014
Per la parte istante, in virtù dei poteri conferiti con il mandato,
L'Avv. Prof. Saverio Sticchi Daminai
Per la FIGC, in virtù dei poteri conferiti con il mandato,
l' avv. Letizia Mazzarelli l' avv. Luigi Medugno