FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CG del 20/05/14 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIGNORA CINZIA SISTU, SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI LEGNANO – COMITATO REGIONALE LOMBADIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A) E DALL’ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2013-2014 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CG del 20/05/14 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SIGNORA CINZIA SISTU, SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE DI LEGNANO – COMITATO REGIONALE LOMBADIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. A) E DALL’ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (Nota n. 3909/194pf 13-14/SP/AM/blp). Con lettera datata 5 dicembre 2012, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, Dott. Rinaldo Meles, segnalava al Procuratore Federale, e per conoscenza al Presidente del Comitato Regionale Lombardia, Sig. Felice Belloli, che al termine della gara Morazzone-F.C. Bulgaro, disputata il 1 dicembre 2012 a Morazzone (VA), valevole per il campionato Juniores Regionale, Fascia B, Girone A, del Comitato Regionale Lombardia, l’arbitro della stessa, Sig. Giuseppe Capuano, “veniva avvicinato, come meglio da lui descritto sul proprio rapporto, da un dirigente della Delegazione di Legnano che, mostrandogli la tessera federale e qualificatosi “giudice sportivo”, teneva nei confronti del direttore di gara comportamento improprio e contrario ai principi fondamentali che reggono l’ordinamento sportivo. Dalla tessera federale a lui mostrata il direttore di gara riusciva a leggere il cognome Sistu e Delegazione di Legnano”. L’esponente precisava che il Belloli, informato dell’accaduto “dai dirigenti di alcune società e dal delegato di Legnano” gli aveva “comunicato trattarsi della Signora Sistu Cinzia la quale riveste, all’interno della citata Delegazione, la qualifica di Sostituto Giudice Sportivo”. A seguito dei fatti segnalati dal Giudice Sportivo L.N.D. del Comitato regionale della Lombardia dott. Meles, la Procura Federale, vista la nota del Presidente della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva del 14 ottobre 2013, ha aperto un apposito procedimento istruttorio in ordine al comportamento tenuto nella vicenda dalla sig.ra Cinzia Sistu. Udite sulla gara Morazzone - S.C. Legnano le testimonianze dell’arbitro della gara sig. Giuseppe Capuano, del Presidente Belloli del Comitato Regionale Lombardia; udita altresì la sig.ra Cinzia Sistu, la Procura Federale ha deferito al giudizio della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva la Sig.ra Cinzia Sistu, Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione di Legnano, Comitato Regionale Lombardia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con specifico riferimento a quanto disposto dagli art. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, del Regolamento di Disciplina degli Organi della Giustizia Sportiva, avendo ella tenuto, in data 1 dicembre 2012, in Morazzone, all’esito dell’incontro Morazzone – F. C. Bulgaro, valevole per il campionato Juniores Regionale, in qualità di componente dell’ufficio del Giudice Sportivo della Delegazione di Legnano del Comitato Regionale Lombardia, un comportamento improprio e gravemente lesivo delle prerogative dell’arbitro dell’incontro stesso, abusando della propria qualifica federale per scopi privati. 2. Dalle indagini istruttorie effettuate dalla Procura Federale, emerge la sussistenza dell’episodio oggetto del procedimento in questione. Infatti, sia dalla testimonianza dell’arbitro della predetta gara sig. Capuano, sia dalle dichiarazioni della stessa sig.ra Cinzia Sistu - protagonisti dell’episodio - risulta pacifico che quest’ultima, al termine della gara Morazzone - F.C. Bulgaro, si era recata, avvalendosi del proprio titolo federale, nello spogliatoio dell’arbitro ed aveva conferito con quest’ultimo. Divergono solo, nelle rispettive affermazioni, le modalità e gli atteggiamenti con cui si era svolto il suddetto incontro. Se, come dice la stessa sig.ra Sistu, consegnando la sua tessera federale all’addetto degli spogliatoi e chiedendo l’autorizzazione ad entrare nel locale dell’arbitro, o se invece - come sostiene l’arbitro sig. Capuano - la sig.ra Sistu era entrata direttamente nel locale, agitando ripetutamente davanti all’addetto il tesserino federale e qualificandosi come il giudice sportivo di quella gara. Rileva comunque, ai fini dell’accertamento della colpevolezza della sig.ra Sistu, il fatto che la medesima abbia cercato ed ottenuto, al di fuori delle proprie attribuzioni, un colloquio che si è risolto ben presto in uno scontro verbale. Rileva altresì che la stessa sig.ra Sistu abbia dichiarato che l’oggetto della discussione si era sostanzialmente incentrato sui criteri e sui provvedimenti disciplinari che l’arbitro aveva adottato nel corso della gara e sul contenuto del rapporto finale che lo stesso avrebbe dovuto redigere in ordine alla gara stessa. Tanto più rilevante la circostanza, secondo quanto affermato davanti alla Procura Federale dall’arbitro Capuano e dalla sig.ra Sistu, che quest’ultima aveva espresso critiche sul complessivo comportamento arbitrale nella partita, usando espressioni allusive sul proprio ruolo di “giudice sportivo”. Ma quello che appare più grave è il fatto indubitabile, perché riferito da entrambi i protagonisti, sia pure con diversa accentuazione, ai rappresentanti della Procura Federale, che la stessa sig.ra Sistu ammetta di aver chiesto all’arbitro le ragioni per cui era stato espulso il proprio figlio Lorenzo Baron, contestandone le motivazioni e comunque negando che esso avesse potuto proferire, per l’educazione ricevuta, le espressioni ingiuriose addebitategli. In ogni caso la predetta aveva invitato l’arbitro, o – secondo la versione dell’arbitro sig. Capuano – fatto pressioni sull’arbitro stesso, in forza del proprio titolo federale, a non essere intransigente nel suo rapporto di fine partita nei confronti del proprio figlio ed anche degli altri giocatori espulsi dal campo, in considerazione della loro giovanissima età. Risulta così accertato in sede istruttoria l’utilizzo, da parte della sig.ra Sistu, del titolo federale in circostanze e forme del tutto abnormi ed abusive, al di fuori del proprio ruolo e, per di più, in favore del proprio figlio relativamente ad un gara del Campionato Juniores Regionale Lombardo. La Commissione di garanzia ritiene quindi che la predetta abbia posto così in essere, in occasione della partita Morazzone-F.C.Bulgaro del 1° dicembre 2012, un comportamento che integra la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all’art 1, comma 1, del C.G.S., con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, del Regolamento di disciplina degli Organi della Giustizia sportiva. P.Q.M. La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva dichiara la Signora Cinzia Sistu, Sostituto Giudice Sportivo presso la Delegazione di Legnano, responsabile delle infrazioni di cui all’art. all’art 1, comma 1, del C.G.S., con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. a), e 3, comma 1, del Regolamento di disciplina degli Organi della Giustizia Sportiva e conseguentemente infligge all’incolpata la sanzione della sospensione delle funzioni per un periodo di due mesi.
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