FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/A del 30/06/2014 – Revoca affiliazione società A.S. Bari S.p.A

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2013-2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/A del 30/06/2014 – Revoca affiliazione società A.S. Bari S.p.A Il Presidente Federale - preso atto del fallimento dell’A.S. Bari S.p.A.; - preso atto della intervenuta costituzione della società Football Club Bari 1908 S.r.l. (per brevità F.C. Bari 1908 S.r.l.), la quale ha ottenuto l’ affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio; - preso, altresì, atto che la F.C. Bari 1908 S.r.l. ha acquisito il complesso aziendale della fallita A.S. Bari S.p.A., comprensivo del parco tesserati risultante agli atti; - rilevato che la F.C. Bari 1908 S.r.l. ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo e del suddetto parco tesserati della fallita A.S. Bari S.p.A.; - visto il parere favorevole espresso dalla CO.VI.SO.C. nella riunione del 30 giugno 2014 sulla sussistenza dei requisiti per l’attribuzione del titolo sportivo della A.S. Bari S.p.A. alla F.C. Bari 1908 S.r.l.; - considerato che, in virtù di quanto sopra, può farsi luogo, tenuto anche conto del passato calcistico e della dimensione sportiva e geografica della città di Bari, all’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 52, comma 3, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.; - considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, con particolare riguardo a quelli intervenuti in ambito fallimentare, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall’articolo 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne alla F.I.G.C.; - visti gli artt. 15, 16, comma 6 e 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. d e l i b e r a - di revocare l’affiliazione alla fallita A.S. Bari S.p.A.; - di trasferire alla F.C. Bari 1908 S.r.l. il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita A.S. Bari S.p.A., cosi come risultante agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita.
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