CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 21/07/2014 – Alberto Ragnolini/Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 21/07/2014 – Alberto Ragnolini/Federazione Italiana Pallacanestro L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo - Relatore prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. 17/2014, sul ricorso proposto dal sig. Enrico Alberto Ragnolini, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Abbatescianni e dall’avv. Domenico Zalum contro la Federazione Italiana Pallacanestro, contumace per l’annullamento del provvedimento della Corte Federale Italiana Pallacanestro del 3 giugno 2014, viste la difesa scritta e la documentazione presentate dal Sig. Enrico Alberto Ragnolini, udito, nell’udienza del 24 giugno 2014, l’avv. Domenico Zalum udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Massimo Zaccheo Ritenuto in fatto I. Il Sig. Enrico Alberto Ragnolini è stato Presidente del Comitato Regionale della FIP fino al 12 Giugno del 2013, data in cui lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. II. In data 13 giugno 2013, il Presidente Federale ha depositato presso la Procura della Repubblica di Roma un circostanziato esposto-denuncia di irregolarità riscontrate, avendo appurato che il conto acceso presso la Banca Credem e intestato al Comitato Regionale Lombardo era stato utilizzato per due attività: a) organizzazione e gestione di campi estivi di Pallacanestro a Bormio e Caspoggio b) organizzazione, gestione e assegnazione di palestre presenti sul territorio lombardo appartenenti ad Enti pubblici o parapubblici, ad associazioni e/o società sportive regionali, a fronte del pagamento di un costo orario gravato di un euro in più per ogni ora di utilizzo rispetto al prezzo praticato dall’ente locatore al Comitato stesso. III. La FIP, in data 14 giugno 2013, ha comunicato che il Presidente Federale, con delibera n. 79 del 2013, aveva proceduto a nominare il dott. Vittorio Smiroldo quale Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia, al fine di “porre in essere tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la più corretta gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale Lombardia, rimuovendo ogni anomala e irregolare situazione ed assicurando al contempo la continuità dell’attività propria del Comitato.” IV. Il Commissario Straordinario ha, conseguentemente, proceduto alla istruttoria, al termine della quale ha rilevato irregolarità valutate particolarmente gravi, tra cui in particolare la scoperta di un ulteriore conto corrente mai dichiarato, né comunicato all’amministrazione della FIP. V. Nella relazione del Commissario Straordinario è emerso che: “l’ex presidente regionale Ragnolini ha gestito in maniera occulta un conto Credem con incassi di spettanza della Federazione senza aver mai comunicato tali introiti né giustificato le relative spese e senza aver mai rendicontato alcunché alla FIP, il conto Credem è stato aperto sotto la sua gestione e domiciliato presso la sua abitazione e solo da alcuni mesi presso una cassetta postale della stessa Banca Credem… Sotto la sua presidenza si è altresì gestito un secondo conto corrente (Banco Posta) mai comunicato e rendicontato alla FIP..”, e, ancora, che “ è da registrare, da ultimo ma non di secondaria importanza, la presunta distrazione di somme di denaro per spese non giustificate né attinenti alle attività sportive, relative a numerose fatture per acquisti vari tra cui articoli di abbigliamento, gioielleria, hotel in Sardegna per due persone, viaggi vari (tra cui soggiorno in Turchia) acquisto telefonino, computer, cuffie, I-pad, articoli di arredamento, ecc.”. VI. Le conclusioni raggiunte dal Commissario Straordinario sono poi confluite negli atti di indagine n. 11/2013-2014 della Procura Federale FIP e nel conseguente atto con cui è stato deferito il sig. Enrico Alberto Ragnolini in qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia per i quadrienni 2005/2008, 2009/2012, 2013/2016 fino al commissariamento del Comitato, per rispondere della: “violazione dell’art. 43 del Regolamento di Giustizia, per aver gestito illecitamente e per fini personali in maniera occulta un conto corrente Credem n. 4680, un conto corrente Banco Posta n. 41900218 ed un conto corrente BNL n. 140063, intestati al Comitato Regionale Lombardia, senza aver mai richiesto autorizzazioni, comunicato introiti, giustificato spese, rendicontato alcunché, con violazioni di natura fiscale-amministrativa-contabile, senza essere per tali motivi mai oggetto di controlli da parte degli organi della FIP, appropriandosi e disponendo in tale arco di tempo di somme a lui non dovute, il tutto in danno del Comitato Regionale Lombardia e della Federazione Italiana Pallacanestro con proprio chiaro ed illecito vantaggio”. VII. La Commissione Giudicante Nazionale, con decisione 12 febbraio 2014, ritenuto che “non sia stata data sufficiente ed esaustiva dimostrazione dei presunti illeciti vantaggi economici che dall’utilizzo dei suddetti conti sarebbero potuti scaturire a favore del Ragnolini, elemento questo indispensabile perché il comportamento di quest’ultimo possa aver costituito ed essere qualificato come frode sportiva”; ritenuto, inoltre, che “non vi sia stata prova del nocumento che la condotta del Ragnolini avrebbe arrecato all’immagine del movimento cestistico”, ha derubricato la contestata violazione dell’art. 43 R.G. e applicato al Ragnolini il provvedimento della inibizione per anni quattro, fino al 12 febbraio 2018, per violazione degli artt. 2 e 39 del Regolamento di Giustizia FIP, con applicazione dell’art.19/5 a R.G.. VIII. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell’art 72 R.G., sia il difensore del Ragnolini che il Procuratore Federale. La Corte Federale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore, ha parzialmente riformato la sentenza impugnata ritenendo in fatto che “il Ragnolini, approfittando della sua posizione di “potere” nell’ambito del Comitato Regionale Lombardia della FIP per un lasso di tempo invero assai considerevole (ben tre quadrienni) durante il quale ha ininterrottamente ricoperto la carica di Presidente del Comitato stesso, abbia posto in essere un sistema amministrativo-contabile chiaramente finalizzato a consentirgli di poter gestire, con modalità del tutto personalistiche, rilevanti somme di denaro dietro il paravento della necessità di adeguarsi alle disposizioni amministrativo-contabili emanate dai competenti organi FIP nelle specifiche materie sopra evidenziate, con documentati atti di prelievo e impiego di somme di denaro (come partitamente descritto nell’atto di deferimento) per finalità esclusivamente personali, del tutto incompatibili con le attribuzioni e i compiti del Presidente del Comitato Regionale. Ciò evidentemente consente di affermare che il deferito non solo ha posto in essere atti diretti ad assicurare a sé medesimo un “illecito vantaggio” ma ha di fatto conseguito tale “illecito vantaggio”, così potendo individuare nella condotta del medesimo tutti gli estremi, soggettivi e oggettivi, dell’illecito della “frode sportiva”, come delineato nell’art. 43, co.1, lett. b, e co. 3 R.G.” e, ancora, “ritiene la Corte di dover sottolineare come nella fattispecie che ne occupa debba parlarsi di “frode sportiva di particolare gravità ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 43, co.1, lett. b, e co. 3 R.G.”, inoltre, la Corte ha evidenziato come “la condotta del Ragnolini abbia sicuramente arrecato “nocumento all’immagine del movimento cestistico nazionale”; la Corte Federale ha per tali motivi irrogato all’incolpato la sanzione della radiazione di cui all’art. 43, comma 3, R.G.. IX Il sig. Enrico Alberto Ragnolini ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI per l’annullamento del provvedimento della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro del 3 giugno 2014, rassegnando le seguenti conclusioni:” Voglia codesta Ecc.ma Alta Corte di Giustizia Sportiva, in accoglimento del presente ricorso, annullare, riformare e/o comunque dichiarare nullo o inefficace il provvedimento del 3 giugno 2014, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali e, per l’effetto, previa audizione dei testi Signori Fausto Manfredi e Gilberto Valsecchi ed ordinata alla Procura Federale la produzione in giudizio degli estratti conto relativi ai conti correnti Banco Posta n. 41900218 e BNL n. 140063 intestati alla FIP, ravvisata l’assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al sig. Enrico Alberto Ragnolini, voglia assolvere lo stesso da ogni addebito”. Considerato in diritto. 1. In via preliminare il ricorrente rileva la carenza di congruità dei termini previsti dall’art. 72 del Regolamento Generale FIP (di seguito R.G.), che determinerebbero- per la loro eccessiva brevità- la lesione degli interessi di difesa. Si osserva in proposito che, con decisione n. 35/2013, l’Alta Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema, proprio in occasione di una diversa controversia tra le medesime parti di questo giudizio. In quella occasione, si ritenne opportuno segnalare alla Giunta del CONI, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera D, del Codice, “non lievi perplessità sull’estrema ristrettezza dei termini previsti per ricorrere (24 ore) dagli artt. 71 e 72 R.G. FIP, quantomeno per tutti gli atti nel settore disciplinare, che non coinvolgono un’assoluta urgenza, per contro configurabile ad esempio nel caso di impugnazioni di provvedimenti aventi riflessi sul tempestivo svolgimento di gare di campionato”. Questo Collegio reitera la segnalazione. 2. Nel merito, osserva il ricorrente che la gestione separata dei conti, intestati al Comitato Regionale Lombardo, sarebbe risalente al periodo successivo al 1992. Tale gestione, precedente al periodo di presidenza del Ragnolini, sarebbe una prassi procedurale e contabile, nota sin da allora al Comitato Regionale Lombardo, con finalità di natura esclusivamente sportiva, conseguente ai rilievi del Collegio dei Revisori Contabili della FIP. Proprio la conoscenza della prassi da parte del Comitato Regionale, che il Ragnolini avrebbe ereditato dai precedenti presidenti, e l’ossequio ad una precisa indicazione da parte del Collegio dei revisori dei Conti, che quella prassi avrebbe suggerito, testimonierebbero l’assoluta correttezza dell’operato del ricorrente, nonché la sua totale buona fede, denotata dal fatto che egli avrebbe agito sempre nell’interesse del Comitato Regionale e mai per interessi personali. La doglianza del ricorrente è infondata. Come è noto, la separazione contabile della gestione determina una autonomia finanziaria delle registrazioni contabili rispetto alla contabilità ordinaria propria dell’ente. Come è altrettanto noto, la finalità della separazione contabile è di evitare la confusione tra operazioni ordinarie e quelle proprie della gestione separata, con l’obiettivo di garantire una autonomia della gestione contabile separata ed impedire interventi da parte dell’ente con risorse invece destinate ad altri capitoli di spesa. Ciò premesso, si osserva che, proprio al fine di evitare una confusione con gli esiti della gestione ordinaria, la gestione separata, economica e contabile, in ragione della sua specialità, presuppone la ricorrenza di tre requisiti: i) la destinazione dei proventi esclusivamente alle attività cui la gestione separata è vincolata; ii) l’autonomia finanziaria della gestione separata rispetto a quella ordinaria; iii) l’obbligo di rendicontazione della gestione medesima da parte degli amministratori. Nella vicenda oggetto di esame difettano tutti i requisiti indicati. E’ la stessa difesa di Ragnolini che ha riconosciuto, all’udienza del 12/2/2013, che “per prassi procedurale e contabile il Ragnolini operava sui conti senza preventiva autorizzazione del Comitato Lombardo e senza successiva ratifica dello stesso Comitato”. Dalla dichiarazione, che ha natura confessoria, si evince che i conti correnti, che avrebbero dovuto essere oggetto di contabilità separata, erano invece esercitati in proprio dal ricorrente, senza autorizzazione preventiva del Comitato, senza ratifica successiva da parte del medesimo; da ultimo, senza alcuna rendicontazione al Comitato ad opera del Ragnolini. All’assenza dei requisiti indicati (destinazione, autonomia finanziaria e obbligo di rendicontazione), che assumono rilevanza sul piano oggettivo, si aggiunge, sul versante soggettivo, la domiciliazione dei conti medesimi nella residenza del Ragnolini e la mancanza di conoscenza, da parte di alcuni componenti del Comitato stesso, della stessa esistenza dei richiamati conti, come è risultato provato nei giudizi endofederali. Non è allora questione di contabilità separata e di successiva valutazione della corretta applicazione dei requisiti che la connotano, ma è invece questione di gestione in proprio di conti, formalmente riferiti al Comitato, ma sostanzialmente riferibili al Ragnolini. Ne deriva che il ricorrente non ha agito nella veste di Presidente nell’ambito di un rapporto organico e nemmeno quale mandatario del Comitato Regionale Lombardo, ma ha agito invece in proprio, nominalmente imputando i conti al Comitato, al quale tuttavia i medesimi non possono in alcun modo essere riferiti per le ragioni esposte. La condotta tenuta dal ricorrente, gravemente scorretta, è riconducibile alla previsione dell’art. 43, comma 1, lettera B, del R.G. FIP, avendo il Ragnolini fatto un uso illecito dei conti medesimi, come è emerso nel corso dell’istruttoria, con spese personali di cui ha offerto incerte spiegazioni, quali l’acquisto di borse in pelle, telefonini, televisioni, tavoli, viaggi etc. In questo incedere, anche volendo credere alle giustificazioni offerte dal ricorrente, resta il fatto che tali spese, di natura personale, sono del tutto illegittime, non avendo ad oggetto lo scopo per il quale la “contabilità separata” sarebbe stata imposta al Comitato Regionale dal Collegio dei Revisori dei Conti. L’illegittimità della condotta, e il vantaggio che il ricorrente ne ha conseguito, avendo distratto risorse, destinate esclusivamente alla gestione degli impianti sportivi, per un uso diverso e per nulla verificabile, configurano un atto di frode sportiva a norma dell’art. 43, comma 1, lettera B, R.G. FIP. La gravità della condotta, tenuta in qualità di Presidente del Comitato Regionale, e il nocumento che un siffatto contegno hanno arrecato all’intero movimento sportivo cestistico, giustificano l’applicazione della aggravante di cui al comma 3 del richiamato art. 43 R.G. FIP. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva - respinge il ricorso presentato dal Sig. Enrico Alberto Ragnolini contro la Federazione Italiana Pallacanestro per l’annullamento del provvedimento della Corte Federale FIP del 3 giugno 2014; - Nulla Statuisce sulle spese processuali. Dispone la comunicazione della presente decisione alla parte tramite il suo difensore anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 giugno 2014 Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore F.to Massimo Zaccheo Depositato in Roma in data 21 luglio 2014 Il Segretario F.to Alvio La Face
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