CONI – Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 24/07/2014 – F.C. Esperia Viareggio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 24/07/2014 – F.C. Esperia Viareggio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Franco Frattini - Presidente e Relatore dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. 22/2014, sul ricorso proposto in data 21 luglio 2014 dalla società F.C. Esperia Viareggio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione/delibera del Consiglio Federale FIGC – C.U. n. 14/A del 18 luglio 2014 - con la quale non è stata concessa alla società ricorrente la Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Divisione Unica – Lega Pro (stagione sportiva 2014/2015) visti tutti gli atti e i documenti di causa; uditi, all’udienza pubblica del 23 luglio 2014, l’avv. Enrico Forghieri per la società ricorrente e gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la resistente F.I.G.C.; udito il Relatore, Presidente Franco Frattini. Ritenuto in fatto La società F.C. Esperia Viareggio ha impugnato il provvedimento del consiglio federale della F.I.G.C. del 18 luglio 2014 con cui è stata negata la Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro per la stagione 2014/2015. La ricorrente ha dedotto: 1) Nullità dell’atto, per mancanza della firma in calce, in autografo, da parte del Presidente e Segretario della FIGC. 2) Mancanza di elementi oggettivi – solo desumibili, ma non conosciuti – con cui la Co.Vi.So.C. ha espresso parere motivato nel senso del diniego della Licenza. 3) Sulla validità della fideiussione, vi sarebbe in ogni caso la piena buona fede del presidente Filippelli, giacché la ricerca della garanzia era stata affidata a soggetti terzi. Conclude la ricorrente chiedendo un termine per esaminare le motivazioni del parere Co.Vi.So.C. e comunque l’accoglimento del ricorso, con conseguente rilascio della Licenza, eventualmente con riserva di successivo accertamento sulla regolarità della fideiussione. La F.I.G.C., costituitasi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità per tardività del ricorso e, nel merito, - contestando puntualmente gli argomenti del ricorso – il rigetto di tutte le censure. La F.I.G.C. ha, in particolare, depositato copia autentica dell’atto consiliare impugnato e due documenti dai quali emergerebbe la falsità della fideiussione depositata dalla ricorrente a corredo della domanda. Considerato in diritto Il Collegio ritiene che l’eccezione, sollevata dalla difesa della F.I.G.C., relativa alla tardività del ricorso poiché presentato dopo la scadenza del termine all’uopo prescritto, abbia un suo fondamento in quanto, ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 7, del Codice dell’Alta Corte, il procedimento in argomento è scandito da una procedura accelerata, compatibile con la scadenza del termine perentorio - come termine di decadenza – durante il giorno festivo. Nondimeno, il Collegio ritiene di doversi esprimere per completezza anche sul merito del ricorso, che è palesemente infondato. 1) La censura di nullità della delibera del Consiglio Federale 18 luglio 2014, proposta con il primo motivo di ricorso, è infondata. La F.I.G.C. ha depositato copia autentica della delibera impugnata, firmata dal Presidente e dal Segretario. Com’è evidente, il comunicato che dà notizia della delibera e che reca una firma “a stampa” e non autografa, costituisce lo strumento per portare la delibera stessa a conoscenza del destinatario, e dunque la sua redazione non incide affatto sulla sostanza e sul contenuto dell’atto comunicato (il quale, come detto, è regolarmente firmato in autografo dal Presidente e dal Segretario). 2) Infondate sono anche le censure che la ricorrente deduce sul merito della propria esclusione dalla Licenza. Come più volte l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha affermato, ed oggi il Collegio deve ribadire, le richieste di ammissione ai campionati sono gli atti introduttivi di un procedimento concorsuale “a numero chiuso”, regolato dalla Federazione con proprio Comunicato Ufficiale in vista di ogni singola stagione sportiva. 3) E’ perciò a tale “lex specialis” che occorre fare esclusivo riferimento, considerando che il rispetto dei termini perentori e la rigorosa previsione di clausole di esclusione dalla Licenza sono stabilite a garanzia dell’uguale trattamento di tutti i richiedenti l’ammissione. Nella controversia in esame, assume decisivo rilievo la prescrizione di cui al Titolo 1, par. 1, lett. c), n. 7, secondo cui ciascuna società richiedente avrebbe dovuto depositare, entro il 30 giugno 2014, ovvero entro il termine perentorio (per l’integrazione della documentazione) del 15 luglio 2014, ore 19.00, una garanzia a favore della Lega, costituita esclusivamente da fideiussione bancaria a prima richiesta di euro 600.000, rilasciata da Banche incluse nell’Albo tenuto dalla Banca d’Italia. La ricorrente, che aveva depositato un documento fideiussorio inidoneo in quanto rilasciato da Confidi Centrale Consorzio Garanzia Fidi (società di intermediazione), ha poi depositato, in sede di integrazione documentale, nuova polizza fideiussoria su carta con logo della Banca Popolare di Vicenza. Tale documento, al di là delle evidenti anomalie risultanti dalla impaginazione e dalla lettura del testo, è, poi, con argomenti inconfutabili, risultato falso, giacché la Banca Popolare di Vicenza lo ha per iscritto formalmente disconosciuto, negando di avere mai rilasciato fideiussione in favore della società ricorrente. Nessuno degli argomenti dedotti dal ricorso può superare il rigoroso ed oggettivo accertamento della mancanza, alla data di scadenza del termine perentorio, di un requisito per l’ammissione, cioè una valida garanzia fideiussoria. Non può rilevare, ove pure fosse vera, la circostanza che la società ricorrente abbia in buona fede depositato il documento falso, e neppure il fatto che il presidente della società sia stato vittima di un inganno o di una truffa orchestrata da coloro che erano stati incaricati di acquisire la fideiussione, ovviamente sotto la responsabilità della società. Tali circostanze potranno semmai esser fatte valere da chi ne abbia interesse in sede civile ed anche penale, ma non possono aver rilievo ai fini della ammissione, giacché inopponibili agli altri concorrenti che, entro i termini, hanno depositato tutta la prescritta documentazione. Il possesso oggettivo dei requisiti entro il termine è, dunque, l’unico parametro alla cui stregua il Collegio può oggi giudicare se la ricorrente debba essere ammessa ovvero esclusa. Come già detto, il Collegio ritiene che correttamente la società ricorrente sia stata esclusa. Poiché dalla esibizione dei documenti in atti, ed in particolare il falso atto di fideiussione ed il formale disconoscimento, da parte della Banca Popolare di Vicenza, emergono circostanze che potrebbero configurare un illecito penale, il Collegio manda gli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica di Roma per le attività che tale Organo riterrà di adottare. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia In funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000. Trasmette copia degli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica di Roma, per gli adempimenti di competenza. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2014. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Depositato in Roma in data 24 luglio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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