CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 luglio 2014 promosso da: Sig. Vincenzo Franza / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 luglio 2014 promosso da: Sig. Vincenzo Franza / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA . PRESIDENTE AVV. MARCELLO DE LUCA TAMAJO . ARBITRO AVV. ENRICO DE GIOVANNI . ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2035 del 25 novembre 2013 promosso da: Sig. Vincenzo Franza, nato a Messina, il 9 giugno 1964, C.F. RFNVCN64H09F158T, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Galli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Dante Alighieri n. 64 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 intimato FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 17 aprile 2013, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, tra gli altri anche il Signor Vincenzo Franza per la violazione di quanto disposto ex art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dal momento che aveva posto in essere gravi condotte in danno della societa Messina Peloro. Nello specifico, il Signor Vincenzo Franza aveva posto in essere comportamenti . La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 98 del 10 giugno 2013, accertava la responsabilita del Signor Franza per i fatti di cui al deferimento, comminando, conseguentemente, la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) oltre alla preclusione da ogni rango e categoria federale. Successivamente, l’odierno istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN. Con Comunicato Ufficiale n. 76/CGF del 29 ottobre 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava, seppur con una motivazione diversa, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 2035 del 25 novembre 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: . Veniva nominato quale arbitro di parte l’Avv. Marcello de Luca Tamajo. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 16 dicembre 2013, rassegnando le seguenti conclusioni: . Veniva nominato, quale arbitro di parte, l’Avv. Enrico De Giovanni. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro), Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 13 marzo 2014 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Parte istante dichiarava di voler rinunciare all’istanza cautelare presentata; il Collegio, poi, su istanza di entrambe le parti, concedeva alle stesse termine sino all’8 aprile 2014 per la parte istante per il deposito di una memoria; e termine sino al 6 maggio 2014 alla parte intimata per il deposito di una memoria di replica, fissando l’udienza di discussione per il giorno 22 maggio 2014, rinviata poi al successivo 23 maggio 2014. In data 23 maggio 2014, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel corso della quale le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Il Signor Franza ricorre affinche venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale e stata comminata, a carico dello stesso, l’inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. L’istante osserva come, precedentemente al deferimento per cui oggi e lite, il Signor Franza in data 1 ottobre 2010 era stato gia destinatario di un diverso deferimento da parte del Procuratore Federale, all’esito del quale gli era stata comminata la sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre). Ebbene, secondo la difesa dell’odierno istante, il deferimento del 2013 e viziato da nullita, inammissibilita o comunque da improcedibilita attesa la violazione del principio del ne bis in idem, con la conseguenza che la decisione della Corte di Giustizia Federale debba essere annullata o comunque riformata. Sul punto, il Signor Franza osserva come . Inoltre, continua nel proprio ragionamento la difesa dell’istante, gia nel 2010, come anche nel secondo procedimento disciplinare del 2013, la Procura Federale ha attribuito . Pertanto, conclude il Signor Franza, medesimi sono stati i concetti su cui si sono fondati nel tempo i diversi deferimenti della Procura Federale e che oggi . Su tale circostanza, inoltre, la difesa dell’istante osserva come sia erronea l’argomentazione offerta oggi dalla Corte di Giustizia Federale, a mente della quale , disconoscendo di aver attribuito valore ai sopra richiamati concetti, <”la sanzione comminata a seguito dell’accoglimento del precedente differimento e relativa al fatto che i signori Franza Pietro, Franza Vincenzo e Cambria Francesco avevano ricoperto cariche sociali al momento della dichiarazione di fallimento (e/o nel biennio precedente)”>. A tal riguardo, continua nel proprio ragionamento il Signor Franza, . Sulla scorta di tali argomentazioni, la difesa dell’istante, a suffragio della tesi volta a dimostrare la violazione del principio del ne bis in idem, illustra, con un breve excursus, l’evoluzione legislativa e la relativa giurisprudenza formatesi sul punto. Ebbene, conclude il Signor Franza, l’unica differenza tra quanto contenuto nel deferimento del 2010 e quello per cui oggi e lite e la circostanza . Infatti, . Secondo la difesa dell’istante, l’errore in cui e incorsa la Corte di Giustizia Federale sarebbe quello di . Al tal riguardo, osserva il Signor Franza, la Corte di Giustizia Federale avrebbe dovuto . Seguendo tale argomentazione, l’istante osserva come tutti i documenti fondanti il giudizio de quo, ad eccezione del decreto di rinvio a giudizio del 13 maggio 2010, erano gia a disposizione delle Procuratore federale in occasione del precedente deferimento. I fatti su cui oggi si e fondato il presente giudizio, pertanto, . 1.1. Per altro aspetto, la difesa dell’istante osserva come la Procura Federale abbia contestato al Signor ranza quanto disposto ex art. 1, comma 1, CGS; ebbene, le condotte allo stesso ascrivibili ; con la conseguenza che la suddetta violazione troverebbe la relativa disciplina sanzionatoria nel diverso dispositivo contenuto nell’art. 22 bis Noif. Pertanto, continua nel proprio ragionamento il Signor Franza, . Tra l’altro, e in ogni caso, l’applicazione di quanto disposto ex art. 1, comma 1, CGS necessita . Conseguentemente, la richiesta di sospensione dell’esecuzione della sanzione disciplinare sportiva inflitta appare piu che motivata, atteso che la stessa potrebbe essere in netto contrato . 1.2. Sotto un diverso profilo, il Signor Franza eccepisce la prescrizione delle violazioni contestate a far data del 5 luglio 2013, giorno in cui e stata pronunciata la decisione della Corte di Giustizia Federale oggi impugnata. L’istante osserva come si applichi al caso di specie la disciplina dettata dall’art. 18 del previgente CGS, a mente del quale le infrazioni si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui e stato posto in essere l’atto diretto a commettere l’infrazione stessa. Sul punto, tra l’altro, la Corte di Giustizia Sportiva aveva parzialmente corretto quanto statuito dalla Commissione di Disciplina Nazionale, . Tra l’altro, osserva l’istante, anche la Corte di Giustizia Federale non e chiara nel individuare il termine di decorrenza della prescrizione, dal momento che, nelle motivazione della propria decisione, determina il suddetto termine . Osserva la difesa del Signor Franza che la Corte di Giustizia Federale, cosi argomentando, smentisce ex se la sussistenza di un disegno criminoso continuato. Infatti, nel provvedimento di differimento . Pertanto, non e possibile poter affermare l’esistenza di un unico disegno criminoso continuato, . Infine, anche qualora si volesse condividere la ricostruzione offerta dalla Corte di Giustizia Federale, la difesa dell’istante, dopo aver illustrato la disciplina ex art. 81 cod. pen., riporta un arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, osservando come . 1.3. Infine, la difesa dell’istante osserva come ; tale assunto si basa relazione redatta dal Dott. Morgante, . La difesa dell’istante, nella parte conclusiva della propria istanza, ripercorre quanto occorso alla societa Messina prima della dichiarazione di fallimento, facendo proprie e conclusioni a cui giunge il perito nominato dal Giudice per le Indagini preliminari. Osserva il Signor Franza che il perito . 2. Con atto del 16 dicembre 2013 (prot. 2093), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento del Signor Vincenzo Franza e aver illustrato i precedenti gradi di giudizio, eccepisce, preliminarmente, l’incompetenza del Tribunale adito, <”trattandosi di controversia concernente una sanzione di espulsione-radiazione e quindi di diritti indisponibili riguardanti la liberta di partecipare ad associazione sportiva e di svolgere attivita professionale nell’ambito sportivo (v. decisioni n. 7, 8 e 9 dell’11 maggio 2012)”>. Inoltre, osserva la difesa dell’intimata, non vi sarebbe alcun sdoppiamento delle rispettive sfere di competenza tra TNAS e Alta Corte di Giustizia sportiva, ovvero . Infatti, conclude nel proprio ragionamento la Federazione, una duplicazione dei rimedi avverso la stessa unica decisione disciplinare e da . Pertanto, attesa anche la funzione nomofilattica demandata all’Alta Corte di Giustizia sportiva, dovra essere dichiarata l’incompetenza del TNAS a favore di quella dell’ Alta Corte di Giustizia sportiva. Nel merito, la Federazione osserva come l’eccezione di controparte, volta a denunziare la violazione del principio del ne bis in idem, non puo trovare accoglimento perche nell’originario deferimento non erano proprio state individuate le singole condotte inflattive, bensi le stesse erano state vagliate esclusivamente nella loro idoneita finalistica rispetto al fallimento>. Infatti, a prescindere da alcuni identici passaggi letterali dei rispettivi deferimenti, passaggi letterali che non corrispondono ad identici contenuti sostanziali, . Altre circostanze, inoltre, confermano la sostanziale differenza tra i due deferimenti; il procedimento seguito al deferimento del 2010, infatti, ha avuto ad oggetto . Secondo la difesa della Federazione, il fallimento, con riferimento al deferimento del 2010, ha rappresentato una . Tra l’altro, alcuni documenti, continua nella propria argomentazione la difesa della Federazione, sono stati trasmessi agli organi federali solo nel 2011, quando il primo procedimento disciplinare contro l’istante si era oramai esaurito; conseguentemente, . Per altro aspetto, conclude nel proprio ragionamento l’intimata, ex art. 21 Noif . Pertanto, se si dovesse condividere il ragionamento posto in essere dal Signor Franza, lo stesso . 2.1. Per altro aspetto, la Federazione censura l’argomentazione offerta da controparte secondo cui le condotte per cui e stato deferito il Signor Franza sarebbero riconducibili alla previsione ex art. 22 bis Noif. Infatti, la richiamata disciplina, come ha avuto modo di osservare anche la Corte di Giustizia sportiva, <”non e applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e non detta la disciplina sanzionatoria relativa alla stessa”, da individuarsi nell’art. 1.1. CGS>. In tale ottica, pertanto, non e condivisibile il ragionamento dell’istante nel momento in cui, invocando quanto disposto ex art. 22 bis Noif, chiede che venga sospesa l’esecuzione dell’impugnata decisione sino alla definizione del giudizio penale. Sul punto, la Federazione osserva come, a prescindere dall’errato ragionamento sull’applicazione della norma di cui all’art. 22 bis Noif, e ormai consolidato in seno al TNAS l’orientamento secondo cui il Giudice sportivo non deve attendere il verdetto penale. . 2.2. La Federazione osserva come sia stato corretto il ragionamento della Corte di Giustizia sportiva nell’individuare . Secondo la difesa dell’intimata, non v’e alcuna contraddittorieta nel ragionamento posto in essere dal Giudice di secondo grado; infatti, la Corte di Giustizia sportiva ha, . Non e condivisibile, poi, l’ulteriore osservazione del Signor Franza, secondo cui . Infatti, secondo la difesa della Federazione, tale assunto sconta l’errato ragionamento in base al quale non viene considerata l’autonomia del ordinamento sportivo rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che il primo e del tutto “impermeabile” . 2.3. Infine, la Federazione osserva come dalla documentazione prodotta in giudizio si possa affermare la responsabilita del Signor Franza rispetto alle condotte che gli sono state addebitate. Non puo rivestire alcuna rilevanza la circostanza che la societa Messina Peloro sia tornata in bonis; . Inoltre, non e condivisibile la ricostruzione offerta da controparte secondo cui le problematiche finanziarie della societa siciliane sarebbero sorte a causa del . Sul punto, la Federazione ricorda come il TAR Lazio abbia . 3. Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso della prima udienza, le parti hanno provveduto al deposito delle proprie memorie e delle repliche, nel corso delle quali entrambe le difese hanno illustrato nuovamente le diverse ragioni, riportandosi a quanto dedotto ed argomento nei rispetti scritti difensivi. 4. Il Collegio, preliminarmente, e chiamato a decidere sull’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa delle Federazione, secondo cui il Giudice competente a decidere la presente questione non sarebbe l’odierno TNAS, bensi l’Alta Corte di Giustizia Sportiva. L’eccezione e fondata. Infatti, come noto, nel 2009 il C.O.N.I. ha ridisegnato la propria struttura interna, prevedendo un riparto di competenze tra due nuovi organismi (in sostituzione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport): il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva. All’Alta Corte di Giustizia Sportiva e stata assegnata una giurisdizione sulle questioni di notevole importanza per l’ordinamento sportivo (art. 1, comma 3, del relativo Regolamento); al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, invece, e stata assegnata una giurisdizione avente ad oggetto prettamente le questioni di tipo disciplinare. Sulla scorta di tale ripartizione di competenze, nel caso che ci occupa le diverse sanzioni comminate al Signor Franza vedrebbero, in astratto, competenti rispettivamente l’Alta Corte di Giustizia Sportiva per la preclusione comminata e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport per l’inibizione di anni 5 (cinque). Sul punto il Collegio ritiene di condividere e fare proprio quanto statuito dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva con al decisione n. 24/2012. Infatti, . Ebbene, non v’e dubbio che la grave sanzione della preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione sia successiva e, soprattutto, rappresenti la normale e logica conseguenza di una valutazione circa la gravita delle condotte poste in essere. Inoltre, atteso che la preclusione da ogni rango o categoria delle Federazione coinvolge lo status della persona destinataria della sanzione, e che come tale detta sanzione non puo essere sottoposta ad una decisione arbitrale, solo l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e competente a decidere. Infatti, la gravita della sanzione irrogata, ovvero la perdita dello status di tesserato della Federazione, attrae l’intera competenza giurisdizionale in capo all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, che sara chiamata a conoscere e decidere delle condotte poste in essere dal Signor Franza. Non si reputa di poter condividere la posizione assunta dal altro Collegio (lodo Cassano), ritenendo che l’art. 12 bis dello Statuto del Coni imponga di non creare una soluzione di continuita rispetto al principio di diritto posto alla base della decisione citata dell’Alta Corte. 5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, cosi provvede: 1. respinge la domanda di arbitrato dichiarando la propria incompetenze; 2. condanna il Signor Vincenzo Franza al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida in . 1.500,00 oltre IVA e C.P.A.; 3. fermo il vincolo di solidarieta, pone a carico del Signor Vincenzo Franza il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale; liquida complessivamente gli onorari del Collegio arbitrale in . 5.000,00 oltre accessori; 4. pone a carico del Signor Vincenzo Franza il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deliberato, all’unanimita, in data 15 luglio 2014 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Enrico De Giovanni
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