CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 aprile 2014 promosso da: Sig. Massimo Ganci / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 aprile 2014 promosso da: Sig. Massimo Ganci / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Enrico De Giovanni– Presidente Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini– Arbitro Avv. Gabriella Palmieri- Arbitro Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot.2125 del 20 dicembre 2013-759 promosso da: Sig. GANCI MASSIMO c.f. : (GNCMSM81S17F205M), rappresentato e difeso dall’ Avv. PAOLO RODELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio medesimo in Roma, via G. Ferrari n. 4 - istante - Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, P.IVA 01357871001-cod.fisc.: 05114040586, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n.14, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n.58 - convenuta - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato depositata il 20 dicembre 2013 , il Sig. Ganci impugnava la decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C. con C.U. n. 21/CGF del 26/7/2013, pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 106/CGF del 27/11/2013, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dallo stesso istante avverso la sanzione della squalifica per anni quattro, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione dell’art. 7 c. 1-2-5 del C.G.S. in relazione alla partita Bari- Treviso dell’ 11.5.2008 e alla partita Salernitana-Bari del 23.5.2009. La difesa dell’istante chiedeva la declaratoria di assenza di responsabilità in capo a quest’ultimo, con il conseguente proscioglimento degli addebiti ascrittigli. In via subordinata, chiedeva la declaratoria della sola violazione dell’art.7 c.7 del C.G.S. in luogo della contestata incolpazione per illecito sportivo. Si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto delle domande. All’udienza di comparizione delle parti del 29/01/2014, veniva espletato il rituale tentativo di conciliazione, con esito negativo. Il Collegio concedeva termine alle parti per il deposito di note autorizzate, riservandosi sulle istanze istruttorie; fissava quindi , con tacito rigetto delle istanze per i motivi che saranno chiariti infra, l’udienza per la discussione; in quella sede, dopo la discussione, il Collegio si riservava di decidere come da dispositivo successivamente comunicato alle parti, che ne autorizzavano il deposito separatamente dalle motivazioni. MOTIVI 1. Il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato, e, prima di svolgere un esame delle risultanze processuali, ritiene opportuno esporre i principi a cui si è attenuto nella propria valutazione e decisione, nonché i motivi del rigetto delle istanze istruttorie dell’istante. In particolare il Collegio ritiene di dover muovere nella propria analisi dalle seguenti premesse riguardanti: la funzione e le caratteristiche del giudizio dinanzi al TNAS; l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare; i criteri di acquisizione e valutazione delle prove. A) Sul primo tema, in merito ai poteri dell’organo giudicante il Collegio ritiene che il Codice TNAS abbia effetto pienamente devolutivo della controversia, come da consolidata giurisprudenza; in altri termini esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta/ FIGC; lodo 10 ottobre 2012, Alessio/ FIGC; lodo 10 dicembre 2012 Alberti / FIGC). Tali considerazioni consentono di ritenere superate le eccezioni processuali dell’istante. B) La seconda e la terza tra le questioni segnalate riguardano l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare e i criteri di acquisizione e valutazione delle prove; esse si prestano ad un esame unitario. Al riguardo il Collegio manifesta piena adesione alla giurisprudenza del TNAS secondo la quale, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei ricordati principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; 10 ottobre 2012 Alessio c. FIGC; lodo 10 dicembre 2012 Alberti c. FIGC). Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’ esercizio del potere di revisione dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’istante. Sul piano dell’ acquisizione e della valutazione degli elementi probatori, con più specifico riferimento ai criteri di valutazione della chiamata in correità e del contrasto tra dichiaranti , il Collegio osserva che la circostanza che vada condivisa la posizione manifestata dalla giurisprudenza volta a ritenere la “niente affatto obbligata permeabilità” del’ordinamento sportivo rispetto alle norme dell’ordinamento generale, non impedisce al giudice sportivo, nel formare il proprio libero convincimento, di tenere presenti norme e principi propri dell’ordinamento processual-penalistico e orientamenti elaborati dalla giurisprudenza ordinaria, in particolare quando ciò consenta il sostanziale rispetto dei principi costituzionali secondo quanto sopra osservato. Il Collegio, in merito ai temi sopra ricordati, ritiene di dover tenere presenti le disposizioni di cui all’art. 192 c.p.p., secondo cui le chiamate in correità vanno valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. In sostanza, dunque , il Collegio ritiene che le prove vadano valutate nel loro complesso e nel rispetto dei principi di “ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità, non apoditticità e riscontrabilità” ( cfr. Lodo 19/11/2012 Fontana / FIGC). 2. Tanto premesso circa i criteri di acquisizione e valutazione delle prove, venendo al presente procedimento si rileva, in merito alle istanze istruttorie, che il Collegio le ha respinte , fissando direttamente l’udienza di discussione a scioglimento delle riserva assunta in udienza, ritenendo la vertenza sufficientemente istruita, considerato il rilevante numero delle acquisizioni istruttorie rinvenibili in atti , con particolare riferimento alle numerose dichiarazioni concernenti l’istante, e tenendo presente, inoltre , che le istanze medesime riguardavano soggetti già uditi in precedenza nei modi che si segnaleranno infra , nonché le medesime circostanze su cui essi avevano fornito dichiarazioni in atti. L’attività istruttoria sarebbe dunque risultata ultronea. 3.Nel merito, si rammenta che il sig. Ganci impugna la decisione che lo condanna a 4 anni di squalifica per illecito sportivo in relazione alle gare Bari- Treviso e Salernitana – Bari, pronunciata nell’ambito di un procedimento disciplinare che ha coinvolto altri numerosi tesserati ; in particolare all’esito del dibattimento di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale ha: preliminarmente dato atto del raggiunto patteggiamento riferito alle posizioni dei tesserati Andrea Masiello, Esposito, Stellini, Gazzi, Santoni, Lanzafame, Barreto e Marchese; affermato la responsabilità a titolo di illecito sportivo per entrambe le gare in contestazione del solo tesserato Ganci (squalifica anni 4); affermato la responsabilità per la combine della gara Bari-Trevìso, a titolo di illecito sportivo, anche dei tesserati De Vezze, Rajcic, e a titolo di omessa denuncia, dei tesserati Ladino, Galasso, Belmonte, Gillet, Bonanni e Spadavecchia; affermato la responsabilità per la combìne della gara Salernitana/Bari, a titolo di illecito sportivo, anche dei tesserati Fusco, Kutuzov, Bonomi, D’Angelo, Parisi, Guberti, Galasso,Caputo, GilIet e Bianco, nonché del Colombo a titolo di omessa denuncia . Con decisioni rese note nel solo dispositivo sul CU del 26 luglio 2013, la Corte di Giustizia si è pronunciata sul reclami presentati dalle parti private e dalla Procura Federale, confermando le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare quanto ai tesserati Ganci, Kutuzov, Santoruvo, Fusco, De Vezzo, Bonomi, Rajcic, Parisi, Guberti, Galasso, Caputo e Gillet, riformandola quanto ai tesserati Colombo (cui la sanzione è stata ridotta da sei a tre mesi dì squalifica) e Pianu (assolto in primo grado e sanzionato a titolo di illecito sportivo in relazione alla gara Bari/Treviso con la squalifica per anni tre e mesi sei). 4. Con istanza di arbitrato il signor Massimo Ganci ha impugnato dinanzi a codesto Tribunale la pronuncia della Corte di Giustizia Federale, sostenendo che; - vi sarebbe un vizio di motivazione della decisione gravata, che risulterebbe nullo; - con riferimento alla partita Bari/Treviso, Andrea Masiello sarebbe inattendibile e risulterebbe contraddetto da tutti gli altri testimoni della vicenda; - quanto alla gara Salernitana-Bari, l’unica ricostruzione corretta sarebbe quella fornita dallo stesso Ganci e dal Fosco, asseverata dai calciatori Santoni e De Vezze: - la sua condotta non concreterebbe neanche la meno grave ipotesi di omessa denuncia. 5. Ai fini di una corretta e proficua disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di Primo e di Secondo Grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Si richiamano di seguito le più significative dichiarazioni accusatorie nei confronti del Ganci: a) con riferimento all’incontro Bari – Treviso: il Ganci era presente al momento della proposta illecita di Santoruvo ed è stato esplicitamente menzionato tra gli aderenti alla combine secondo le dichiarazioni di Masiello, Rajcic, Lanzafame, Esposito. In particolare: Andrea Masiello ha riferito (spontaneamente, il 10.7.2010) alla Procura Federale quanto segue: “Circa 10 giorni prima della gara ... i nostri compagni Santoruvo e Rajcic ci proposero di alterare il risultato della partita con il Treviso...l’accordo venne accettato da tutti i miei compagni ad eccezione di Marchese , Gazzi , Stellini, e Galasso.” ; conferma in sostanza tali dichiarazioni il 30 luglio successivo; in data 4 agosto 2012, il calciatore Davide Lanzafame ha dichiarato alla Procura Federale che “Nel primo giorno della settimana antecedente la gara contro il Treviso venne da me qualcuno dei ‘senatori’ della squadra e mi riferisco in particolare a Rajcic, Santoruvo, Marco Esposito, i quali si sapeva stavano avvicinando ad uno ad uno i calciatori per proporgli di alterare il risultato della gara in favore della vittoria degli ospiti, promettendo che ci sarebbe stato un compenso in denaro.... aggiungo che oltre ai tre calciatori poco prima citati vi erano nel gruppo di senatori anche Massimo Ganci, e Massimo Bonanni”; inoltre secondo le dichiarazioni di Lanzafame al termine del primo tempo dell’incontro Ganci e Pianu misero in scena un finto alterco al fine di evitare che l’arbitro avesse sospetti sulla regolarità dell’ incontro; il sig. Marco Esposito, nell’audizione dinanzi al PM in data 3 ottobre 2012 e alla Procura federale in data 20 febbraio 2013 ha dichiarato che “... Ganci , Santoruvo e Rajcic erano sicuramente a favore della combine”; Rajcic dichiara al procuratore federale il 28/2/2013 che “ sentii Santoruvo che si rivolgeva ai miei compagni riferendo la proposta di lasciare la partita al Treviso... credo di poter individuare, se ben ricordo, tra i presenti i seguenti calciatori: ... Massimo Ganci..” b) Per quanto concerne, invece la gara Salernitana/Bari: in prossimità della partita con la Salernitana Esposito, De Vezze, Santoruvo e Stellini incontrarono in una stazione di servizio nei pressi di Molfetta una rappresentanza avversaria, la quale, per scongiurare la retrocessione, propose loro di lasciargli la vittoria a fronte -ancora una volta- di un corrispettivo in denaro (cfr. le dichiarazioni di Fusco, Esposito, Stellini, De Vezze, Santoni e Ganci medesimo) tale proposta fu avanzata dai campani Cosimo D’Angelo (dirigente della Salernitana), in presenza di Luca Fusco (capitano del club campano) e Massimo Ganci (ex giocatore del Bari trasferitasi alla Salernitana nel gennaio del 2009) e veicolata nello spogliatoio pugliese dai giocatori del Bari presenti nel suddetto incontro ; secondo Esposito la proposta fu formulata da ” loro” (interr. P.M. 3/10/12) : “ loro ci dissero...loro ci proposero 150.000,00 euro” la conferma definitiva del raggiunto accordo-anche sotto il profilo economico avvenne in una camera dell’albergo sede di ritiro della squadra dove si erano appositamente riuniti i calciatori del Bari, il tutto secondo le dichiarazioni di A. Masiello e Lanzafame. I soldi vennero consegnati allo lacovelli presso abitazione di Esposito, dove il primo aveva visto la partita insieme all’emissario pagatore della Salernitana (cfr. dichiarazioni rese dagli stessi lacovelli e Esposito). 6. La parte istante contesta l’attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti dichiaranti. Con particolare riferimento, poi ad alcuni di essi ne confuta in generale l’attendibilità, citando episodi e situazioni che risulterebbero in tal senso significativi. Al riguardo il Collegio osserva che il precedente richiamato dalla parte istante con riferimento al già citato lodo Fontana /FIGC, che si pronunciava in merito alla “inattendibilità intrinseca della dichiarazione” accusatoria proveniente da un chiamante in correità poiché costui andava ritenuto “privo di qualsiasi spessore morale e non meritevole di credito in quanto tale”, non è ritenuto apprezzabile dal Collegio. Si ritiene, infatti , di aderire alla diversa impostazione di cui ad altro lodo TNAS , ed esattamente il lodo arbitrale 10 dicembre 2012, reso nel procedimento di arbitrato n. 632 promosso dal sig. Andrea Alberti contro la FIGC; come in quel caso il Collegio ritiene, qui, di non dover esprimere valutazioni di ordine generale sulla credibilità di dichiaranti basate sulla loro credibilità in astratto o sulla presunta personalità (quasi che l’inattendibilità possa configurarsi quale “ colpa d’autore”), ma. al contrario, di dover valutare le dichiarazioni con specifico riferimento al singolo caso in esame e alla riscontrabilità, plausibilità, verisimiglianza, oggettività e specificità e delle dichiarazioni acquisite agli atti. Fra i dichiaranti viene dall’istante censurata in particolare la credibilità del Masiello ( personaggio rilevante in varie delle complesse vicende disciplinari e processuali legate agli incontri di calcio “combinati”); il Collegio osserva al riguardo che , fermo restando che ogni valutazione sulla personalità del predetto sarebbe certamente opinabile giacché numerose dichiarazioni etero e auto-accusatorie rese dal Masiello dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e davanti agli organi disciplinari della FIGC hanno trovato riscontri e conferme (cosicché non è comunque possibile ritenere a priori la piena attendibilità o inattendibilità delle medesime), va comunque considerato che per le ragioni testé esposte non appare opportuno né possibile esprimere valutazioni generali di tipo soggettivo in merito alla personalità e alla credibilità del Masiello perché sul piano metodologico la valutazione del giudicante non può essere soggettiva e generalizzata ma deve essere oggettiva e puntuale,deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Dunque il Collegio ritiene che vadano prese in considerazione non la (presunta) personalità del dichiarante per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, bensì vadano esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall’ordinamento e dalla giurisprudenza processual-penalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati. 7. Ciò premesso si esamina dapprima l’apparato probatorio relativo all’addebito concernente l’incontro Bari- Treviso. Al riguardo va innanzi tutto osservato che il Collegio ritiene accertata l’intervenuta combine relativa all’incontro Bari-Treviso, per molteplici ragioni. Innanzi tutto si osserva che negli stessi scritti della parte istante non sembra essere seriamente messo in dubbio (al di là di alcune formule di stile) il fatto che quell’incontro sia stato alterato, circostanza che , ove fosse stata esclusa, avrebbe automaticamente scagionato il Ganci. E’ invece evidente che la linea difensiva è quella volta ad escludere la responsabilità individuale dell’istante, e non il verificarsi della combine. In secondo luogo, e comunque a prescindere da quanto sopra, si osserva che in numerosi altri lodi del TNAS si afferma, più o meno esplicitamente ma comunque sempre inequivocabilmente, che quella partita fu oggetto di illecito ; infine, anche a voler prescindere da suesposte e già ex se dirimenti considerazioni, il Collegio osserva che le numerosissime dichiarazioni in tal senso , gli intervenuti patteggiamenti di numerosi giocatori sia in sede disciplinare sportiva che in sede di giudizio penale ( tutti elementi suffragati dalla svolgimento e dall’esito dell’incontro) dimostrano in modo non ragionevolmente discutibile che la combine vi fu. La circostanza dell’intervenuta assoluzione del Pianu, dedotta dall’istante in discussione, è del tutto irrilevante. L’assoluzione del Pianu è stata determinata, come chiaramente affermato nel relativo lodo, non dalla circostanza che si sia raggiunta la certezza della sua estraneità alla combine, ma dalla mancata acquisizione al procedimento di elementi probatori idonei; anzi , nel lodo si osserva che . Né può rilevare la circostanza che nessuno sia stato condannato per illecito sportivo in sede disciplinare per il Treviso; tutto ciò significa semplicemente che la mancata individuazione del o dei soggetti che hanno realizzato la combine per il Treviso sta ad indicare che non è stato possibile trovare i colpevoli, e non che l’illecito non si è verificato; dunque, per chiamare un paragone proposto dall’istante, l’omicidio è accertato e cadavere rinvenuto, ciò che manca sono ( alcuni dei ) colpevoli, il che non esclude la responsabilità di quelli che, invece, sono stati individuati. Ciò premesso, venendo alla posizione del Ganci si rileva che nelle dichiarazioni rese dal sig. Masiello il Collegio riscontra una certa genericità (“l’accordo venne accettato da tutti i miei compagni”; non appare il nome di Ganci) ; le dichiarazioni di Lanzafame in merito al finto diverbio tra Ganci e Pianu non hanno trovato riscontri ulteriori; la dichiarazione di Rajcic appare incerta sulla partecipazione del Ganci ( “ credo di poter individuare, se ben ricordo, tra i presenti i seguenti calciatori: ... Massimo Ganci..”); le uniche dichiarazioni chiare sono quelle di Esposito che affermano non la mera conoscenza ma la partecipazione all’illecito del Ganci nonché quelle di Lanzafame, analoghe. Così ricostruito il quadro probatorio, il Collegio non ritiene che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito; vi è invece ampia prova della consapevolezza da parte del Ganci delle azioni di altri (fra cui del Santoruvo, di cui invano nell’istanza si postula la non responsabilità per illecito, che il Collegio invece ritiene sussistente) volte alla commissione dell’illecito e dunque vi è senz’altro omessa denuncia, da punire con il dovuto rigore, anche in considerazione della circostanza che si voleva alterare la regolarità del campionato con riferimento alle ultime posizioni in classifica. 8. Per quanto concerne, invece, l’incontro Salernitana – Bari gli elementi probatori a carico del GANCI scaturiscono soprattutto dalla presenza all’incontro di Molfetta, sopra descritto. Il Collegio non ignora che l’altro tesserato presente all’incontro per la Salernitana, il sig. Fusco, ha recentemente visto riconosciuta dal TNAS l’insussistenza dell’illecito e la sussistenza di un’ omessa denuncia sostanzialmente per il medesimo comportamento, in quel caso accompagnato da ulteriori elementi probatori; quella decisione, come può leggersi nel dispositivo, è intervenuta a maggioranza , e comunque non può non destare perplessità il fatto che un giocatore pochi giorni prima di un incontro di campionato si rechi ad incontrare i tifosi avversari (come il Ganci ha affermato di voler fare) ; si tratta di circostanza che lascia comprendere che il Ganci ha avuto una condotta quantomeno assai incauta. Il Collegio ritiene che scopo dell’incontro non potesse che essere quello della proposta dell’illecito, come poi è realmente avvenuto; tuttavia non può affermarsi con sufficiente grado di certezza che di tale obiettivo il Ganci fosse ab origine consapevole e correo, in difetto di ulteriori specifici riscontri in capo al Ganci. Pertanto il Collegio ritiene che la ricordata circostanza della partecipazione all’incontro ammessa dal Ganci (pur se il medesimo, afferma di essersi rifiutato di accedere all’ipotesi di combine non appena compresa la finalità dell’incontro) non sia sufficiente a dimostrare la responsabilità per illecito del predetto, giacché non viene in questo caso raggiunto il livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per dimostrare la violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Vi è invece piena prova dell’omessa denuncia, va punita a titolo di omessa denuncia ai sensi dell’art.7, comma 7 del C.G.S., che assume grave rilievo in considerazione delle circostanze in cui è maturata e della possibilità che il Ganci avrebbe avuto di sventare la combine con una tempestiva denuncia 9. In conclusione va derubricata la responsabilità dell’istante con riferimento all’incontro Bari-Treviso che va punita a titolo di omessa denuncia ai sensi dell’art.7, comma 7 del C.G.S. con la sanzione di mesi 8 di squalifica ; va inoltre derubricata la responsabilità dell’istante con riferimento all’incontro Salernitana - Bari che va punita a titolo di omessa denuncia ai sensi dell’art.7, comma 7 del C.G.S. con la sanzione di mesi 14 di squalifica. 10. Si precisa che il dispositivo già versato in atti relativo al presente arbitrato recava seguenti errori materiali, che vengono corretti d’ufficio con il presente atto : nell’epigrafe le parole “Prot.2834 del 17 Ottobre 2012-676” sono sostituite dalle parole : “Prot.2126 del 20 dicembre 2013-760” ; nel dispositivo le parole “Luca” di cui al punto a) e al punto b) sono sostituite con le parole “ Massimo”; nel dispositivo le parole “ 27-4-2014” sono sostituite con le parole “27/06/2014”; nel dispositivo la parola “ deliberata” è sostituita con la parola “ deliberato”. 11.Per le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale, alla luce della complessità della materia trattata e del solo parziale accoglimento della spiegata domanda, si dispone la compensazione delle stesse tra le parti costituite; si dispone di porre a carico della parte istante per tre quinti e della parte resistente per due quinti il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari del collegio arbitrale, questi ultimi quantificati, alla luce dell’impegno profuso, in complessivi € 5.000,00 (cinquemila), oltre le spese vive. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) accoglie parzialmente l'istanza di arbitrato proposta dal Sig. Massimo Ganci e, per l’effetto, annulla la decisione federale impugnata; b) infligge, nel contempo, al sig. Massimo Ganci, ai sensi dell'art.7, comma 7, del C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi 8 con riferimento all’incontro Bari- Treviso e, sempre ai sensi dell'art.7, comma 7, del C.G.S., la sanzione della squalifica per mesi 14 con riferimento all’incontro Salernitana - Bari; pertanto infligge la sanzione complessiva della squalifica per mesi 22 ( ventidue); c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio; d) pone a carico delle parti, nella misura di 3/5 alla parte istante e di 2/5 alla parte intimata, il pagamento dei diritti amministrativi e degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva; e) dichiara incassati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 27/04/ 2014 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Enrico De Giovanni– Presidente F.to Tommaso Edoardo Frosini– Arbitro F.to Gabriella Palmieri- Arbitro
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