F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZAPPINO MASSIMO SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZAPPINO MASSIMO SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
Il Frosinone Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Zappino Massimo seguito gara Gubbio/Frosinone del 23 marzo 2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV DEL 25 marzo 2014) perché al termine della gara ostacolava le operazioni di identificazione da parte della polizia di alcuni sostenitori della propria squadra, indebitamente entrati sul terreno di gioco; in tale circostanza spintonava il dirigente del servizio di ordine pubblico. La ricorrente espone i fatti ed eventi in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale evidenziando, peraltro, che della condotta ascritta al predetto calciatore non vi sia alcun riscontro nel rapporto di pubblica sicurezza e pertanto "frutto di una personale ed isolata valutazione" e chiede pertanto la riduzione della sanzione ad una sola giornata, ritenendo il comportamento assunto dal calciatore Zappino non violento. La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua in merito al comportamento assunto dal ricorrente durante la gara. Rileva, inoltre, ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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