F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
Il Frosinone Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gubbio/Frosinone del 23 marzo 2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV DEL 25 marzo 2014), perché alcuni propri sostenitori in campo avverso, dopo aver divelto la rete di recinzione, al termine della gara, entravano sul terreno di gioco. Prontamente fermati dalle forze
dell'ordine; perché propri tesserati danneggiavano alcune strutture nel proprio spogliatoio (obbligo risarcimento danni, se richiesti). La ricorrente espone i fatti ed eventi in modo diverso rispetto a come riportati nel referto arbitrale e, ponendo in evidenza sia la mancanza di prove che accertino la responsabilità oggettiva della Società ricorrente in merito alla condotta tenuta da soggetti non individuati né individuabili sia la possibile responsabilità a carico del Servizio d'Ordine, chiede la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia. La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, precisando ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata, ritiene la sanzione inflitta alla società ricorrente dal Giudice Sportivo congrua in merito ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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