F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 3 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 17 Luglio 2014 e su www.figc.it 2.RICORSO NET.UNO VENEZIA LIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NET.UNO VENEZIA LIDO/E.D.P. JESINA FEMMINILE DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2014 )
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 3 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 17 Luglio 2014 e su www.figc.it
2.RICORSO NET.UNO VENEZIA LIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NET.UNO VENEZIA LIDO/E.D.P. JESINA FEMMINILE DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 65 del 12.3.2014 )
La partita del Campionato Allievi Provinciale Net.Uno Venezia Lido/Jesina Femminile, in calendario il 23.2.2014, non veniva disputata avendo l'arbitro ritenuto che il terreno di gioco, già molto danneggiato da piogge particolarmente intense, non fosse praticabile a causa della segnatura delle relative aree del tutto irregolare perchè composta da linee zigzaganti, di spessore non regolamentare e, in alcuni tratti, addirittura doppie. Nel proprio referto, il direttore di gara precisava di aver adottato la su riferita decisione avendo constatato, dopo circa un tempo protrattosi per 1h e 15'',che le difformità riscontrate persistevano nonostante un encomiabile impegno della società ospitante che si era prodigata, con ogni mezzo a sua disposizione, per cercare di eliminarle. L'accaduto, anche a seguito di reclamo da parte dell'avversaria, veniva sanzionato dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 65 del 12.3.2014) con la punizione sportiva della perdita della gara e con un punto di penalizzazione. Tale decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio punito che nega di aver in alcun modo concorso al verificarsi dell'irregolarità sottolineando come : a) l'utilizzo del campo di gioco in questione, di proprietà del Comune di Venezia e da questi dato in gestione ad altra società calcistica, le venisse concesso, su apposita richiesta, di volta in volta; b) l'accessibilità all'impianto le fosse consentito, con un margine di tempo molto esiguo, solo poco prima dell'inizio di ogni gara; c) avesse esperito ogni tentativo, avvalendosi anche dell'apporto delle proprie atlete, per ripristinare l'agibilità; d) sussistesse una preesistente causa di impraticabilità, dovuta alle abbondanti precipitazioni atmosferiche, che aveva determinato, la mattina dello stesso giorno, il rinvio di altra partita. Ha chiesto, quindi, l'annullamento delle sanzioni comminatele, o, quanto meno, una riformulazione, qualitativamente o quantitativamente meno onerosa delle stesse. L'appello è fondato e va accolto. Stabilire infatti che l'evento o, meglio, la concatenazione degli eventi che portò alla decisione arbitrale sia ascrivibile, qualunque ne sia il titolo, a condotte o ad omissioni della reclamante, non è agevole, vuoi per la singolare atipicità del caso, vuoi per la sussistenza degli accadimenti che ne costituiscono i presupposti. L'A.C.D.F. Net.Uno Venezia Lido, invero, pur avendo la possibilità di fruire dell'impianto sportivo ''de quo'', non ne aveva la piena disponibilità, essendo costretta, partita per partita, a chiederne il permesso di utilizzazione; la circostanza, che risulta dalla documentazione prodotta, in mancanza di un costante contatto con la struttura, le impediva ogni possibilità di tempestivo controllo e conseguenti idonei interventi per ovviare, ove se ne fossero verificate, ad eventuali irregolarità. La sua responsabilità, pertanto, deve ritenersi cronologicamente circoscritta a quel lasso di tempo, notevolmente ridotto, in cui per lei sussistevano possibilità di intervento; orbene, nel corso di tale segmento temporale la ricorrente, per riconoscimento dello stesso direttore di gara, si adoperò in ogni modo per rimuovere l'inconveniente ostativo alla disputa non ottenendo risultati anche e soprattutto per le pessime condizioni del terreno di gioco che, praticamente semiallagato dalle precedenti piogge, impediva una corretta tracciatura delle zone interessate. Una situazione pertanto al limite che, comunque, esclude ogni compromissione della ricorrente le cui istanze vanno accolte annullando il provvedimento gravato e disponendo la ----ripetizione----- - della gara. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Net.Uno Venezia Lido di Venezia e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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