F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S.P.A.L./FORLÌ DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S.P.A.L./FORLÌ DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
Ricorso della Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflitta alla società reclamante a seguito della gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014). La Società S.P.A.L. 2013 S.r.l., con fax del 26.3.2014, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 in riferimento alla gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014. Il ricorso, diretto a ottenere in via principale l’annullamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riconsiderazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a dimostrare l’insussistenza dei fatti riferiti dal “Commissario di Lega” Sig. Giuseppe De Pascalis al fine di escludere la colpevolezza della Società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento irriguardoso tenuto da un proprio dirigente. In secondo luogo, la Società reclamante assume la sussistenza di elementi scriminanti dovuti al comportamento “arrogante e dittatoriale” tenuto dal Commissario di Lega. Poiché è giurisprudenza costante che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati alla Società reclamante si siano svolti in modo diverso da come risulta dal rapporto del Commissario di Campo, sicché dovrebbero essere valutati in modo da escludere la responsabilità oggettiva della Società stessa. In buona sostanza, il reclamo è diretto a prospettare una versione dei fatti diversa rispetto a quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, il quale, oltretutto, risulta preciso e circostanziato e conferma la gravità del comportamento del dirigente della Società reclamante, tanto più che la responsabilità della Società reclamante risulta aggravata dal comportamento di altro dirigente il quale proferiva nei confronti del Commissario di Campo frasi gravemente lesive in quanto alludevano all’esistenza di “problemi seri personali in famiglia”, con l’invito “a farsi curare”. Non vi è, quindi, alcuna ragione per ritenere che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto del Commissario di Campo e da come sono stati valutati dal Giudice Sportivo. Considerata la gravità degli episodi, non vi è materia neanche per una riduzione della sanzione dell’ammenda inflitta alla Società reclamante. Il rigetto del ricorso comporta l’incameramento della relativa tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.P.A.L. 2013 S.r.l. di Ferrara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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