F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 21.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
6. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 21.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)
Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014 è stata inflitta all’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. l’ammenda di € 1.500,00 a seguito della gara Grosseto/Pisa del 21.3.2014 per “indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società”. Nel proprio ricorso e nella discussione orale la difesa della ricorrente U.S. Grosseto non ha negato l’indebita presenza di persona nel recinto di gioco, peraltro indicata nel proprio direttore sportivo sig. Giuseppe Magalini, ma ha sottolineato che nella giurisprudenza sportiva l’ammenda in misura pari ad € 1.500,00 è stata inflitta per violazioni più gravi, comprendenti sia l’indebita presenza di persona nel recinto di gioco o in area federale, che anche la condotta irriguardosa o offensiva della persona medesima verso la terna arbitrale, ed ha censurato la sanzione irrogata perché eccessiva. Questa Corte, valutato che, nel caso di specie, dai rapporti degli Ufficiali di gara non risultano rilievi circa la condotta tenuta dalla persona indebitamente presente nel recinto di gioco, ritiene di poter ridurre la sanzione applicata da € 1.500,00 ad € 1.000,00. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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