F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)
La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese/Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica del campo di gioco per 2 gare effettive da disputarsi in campo neutro a porte chiuse ed ammenda di € 3000, per avere: - propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto espressioni di indicibile trivialità, dal contenuto minaccioso, nonchè discriminatorio per ragioni territoriali all'indirizzo del Direttore di gara, di un A.A. e di un calciatore avversario; - persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società fatto ingresso nel recinto di gioco allontanando tutti i palloni dal campo per destinazione; il medesimo raggiungeva, in due occasioni, la panchina della società con il chiaro intento di trasmettere indicazioni all'allenatore precedentemente allontanato; - persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto minacce e scagliato con forza un pallone all'indirizzo della terna, non riuscendo a colpire alcuno; - propri sostenitori, al termine della gara, nel parcheggio dell'impianto sportivo rivolgendo espressioni minacciose e gravemente offensive; altri sostenitori ( circa 50) attendevano l'autovettura degli Ufficiali di gara al di fuori dell'impianto colpendola con manate e sputi, accompagnati da insulti e minacce. Sanzione così determinata in ragione della obbiettiva ed estrema gravità delle condotte nonchè della recidiva specifica e reiterata di cui ai Com. Uff. nn. 24,45,70 e 81. ( R A - R AA ) Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di giustizia federale la copia di tutti gli atti di gara, contatto del 26.4.2014, la società reclamante faceva pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali deduceva, in via preliminare, la nullità o la inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale Giovanni Punziano che non risulterebbe dal medesimo sottoscritto, e, nel merito, la eccessiva afflittività della sanzione che sarebbe stata in concreto determinata mediante una errata valutazione degli episodi recidivanti e non tenendo in debito conto alcuni precedenti della giurisprudenza sportiva. La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore. Nel merito, il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti che seguono. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione oggi impugnata, le numerose recidive, generiche e specifiche, giustificano, a giudizio della Corte, la grave misura della sanzione della disputa di due gare a porte chiuse ed a campo neutro inflitta dal Giudice sportivo. I fatti trovano puntuale conferma negli atti di gara - ed in particolare nel rapporto dell’assistente arbitrale - i quali godono di fede privilegiata; del resto fatti e circostanze non vengono messi in discussione nella loro oggettività neanche dalla ricorrente limitandosi a contestare la misura della sanzione. Fermo restando quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia che, nel rispetto del principio della afflittività e proporzionalità della sanzione, mentre sia senza dubbio da confermare per i motivi già espressi la squalifica del campo così come disposta dal Giudice sportivo, l’ammenda possa essere effettivamente rideterminata nella minore misura di € 1.500,00 nell’ambito di una valutazione complessiva e calibrata del provvedimento sanzionatorio da infliggere. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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