F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A 1.10.2014 AL SIG. GORELLI GIAMPAOLO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it
8. RICORSO F.C. CIVITANOVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A 1.10.2014 AL SIG. GORELLI GIAMPAOLO INFLITTA SEGUITO GARA CIVITANOVESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)
La società Civitanovese 1919, con comunicazione del 21.4.2014 ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014, con la quale, a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Civitanovese/Olympia Agnonese del 17.4.2014, è stata inflitta, tra le altre, la seguente sanzione: squalifica della inibizione fino al 1.10.2014 al Sig. Gorelli Giampaolo perchè: “allontanato per proteste nei confronti dell'Arbitro, al termine della gara, attendeva la terna arbitrale nella zona antistante gli spogliatoi e rivolgeva espressioni estremamente triviali, dal contenuto discriminatorio e minaccioso. Tale condotta veniva reiterata nel parcheggio dell'impianto sportivo ove il medesimo incitava ed istigava un gruppo di persone (una dozzina) ad inveire con toni minacciosi nei confronti degli Ufficiali di gara ed, inoltre, colpiva lo sportello dell'auto che li ospitava con delle manate di forte intensità. Sanzione così determinata in ragione della pervicace reiterazione della condotta nonché della sospensione dell'attività sportiva per il periodo estivo ( R A - R AA)”. Trasmessa in data 22.4.2014, a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale la copia di tutti gli atti di gara, con atto del 26.4.2014, la società reclamante ha fatto pervenire i motivi del proprio reclamo con i quali ha dedotto, in via preliminare, la nullità o la inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale Giovanni Punziano, che risulterebbe privo della sottoscrizione del medesimo assistente, e, nel merito, la erroneità dei presupposti in base ai quali sarebbe stata determinata la durata della inibizione dell’allenatore Gorelli; la misura della sanzione, infatti, stabilita esplicitamente dal primo Giudice fino al 1.10.2014 supponendo la sospensione delle attività sportive nel periodo estivo, non terrebbe conto del fatto che il Gorelli, benché risultasse inserito nella lista della gara in questione con la qualifica di “dirigente addetto all’arbitro”, in verità ricoprirebbe nella compagine sociale, come risulta dai fogli di censimento prodotti in atti, il ruolo di “segretario” la cui attività, contrariamente a quanto ipotizzato dal giudice sportivo con riferimento alla generica figura dirigenziale, è particolarmente intensa proprio nel periodo estivo quando invece è sospesa l’attività agonistica. Pertanto, l’inibizione fino al 1.10.2014, che nelle intenzioni del Giudice sportivo avrebbe dovuto scontare una sostanziale sospensione nel periodo estivo, causa l’interruzione delle attività sportive, in verità, stante la natura dell’attività svolta dal Gorelli in seno alla società di appartenenza, finirebbe per riguardare anche tale periodo con conseguente ultrafflittività della misura rispetto al periodo che il Giudice sportivo aveva erroneamente ritenuto di non computare nella logica presupposta di effettività della sanzione. La Corte, esaminati gli atti, ritiene preliminarmente che le censure di nullità o inutilizzabilità del rapporto dell’assistente arbitrale sia completamente destituita di fondamento dal momento che il documento in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante e come alla stessa fatto
verificare nel corso della riunione del 30.4.2014, risulta regolarmente sottoscritto dal suo redattore. Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte, infatti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S. La particolare gravità degli accadimenti e la indubbia offensività delle condotte che hanno dato luogo alla sanzione inflitta al Gorelli giustificano anche la misura della sanzione della inibizione, la cui durata, a prescindere dalla carica rivestita dal Gorelli nella compagine sociale, appare coerente con il principio di proporzionalità ed afflittività. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Civitanovese 1919 di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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