F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 16 Luglio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMICO MATTEO SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 16 Luglio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMICO MATTEO SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014) Con il ricorso indicato in epigrafe, la S.S.D. Albalonga ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti che ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al proprio calciatore Amico Matteo per avere lo stesso colpito con una testata un avversario prima di abbandonare il terreno di gioco in quanto espulso per doppia ammonizione. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto la revisione della sanzione e, in subordine, una sua congrua riduzione. A supporto di tale richiesta la società ha fornito una ricostruzione differente dei fatti, deducendo che il proprio tesserato mentre abbandonava il terreno di gioco, a fronte di provocazione verbale e di un tentativo di infliggere una testata da parte di un avversario, ha semplicemente abbassato e ritratto il capo per tutelare la propria incolumità fisica. La reclamante deduce, inoltre, che l’assenza di qualsivoglia contatto violento è comprovata dalla mancanza di interventi medici volti a soccorrere il calciatore asseritamente colpito. La Corte, esaminati gli atti, rileva che la condotta ascritta all’Amico è chiaramente narrata nel referto arbitrale, la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita tanto meno in presenza di mere deduzioni difensive non supportate da alcun riscontro oggettivo. Peraltro, si osserva che l’eventuale assenza di conseguenze lesive non fa venir meno la natura violenta di una condotta. Conseguentemente si ritiene congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Pavona di Albano Laziale (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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