F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. N. 181/DIV del 9.6.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 10 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, FROSINONE/LECCE DEL 7.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. N. 181/DIV del 9.6.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 181/DIV del 9.6.2014, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 alla società Frosinone Calcio S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro di Play-Off Frosinone/Lecce disputato il 7.6.2014, sostenitori della società Frosinone introducevano e accendevano nei settori da loro occupati, numerosi fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, nonché facevano esplodere sette petardi e lanciavano sul terreno di gioco alcune bottigliette di plastica semipiene, il tutto senza conseguenze; un numeroso gruppetto di sostenitori al 14’ minuto del secondo tempo supplementare scavalcava la rete di recinzione entrava sul terreno di gioco costringendo l’arbitro a sospendere la gara per circa 6 minuti per il loro allontanamento; al termine della gara un gruppo di tifosi ancora più numerosi scavalcava nuovamente e si posizionava sotto la curva destinata ai tifosi ospiti assumendo verso gli stessi atteggiamento palesemente provocatorio; per indebita presenza sul terreno di gioco al termine della gara di persone non identificate ma riconducibili alla società una delle quali assumeva atteggiamento gravemente provocatorio verso tesserati della squadra avversaria . Avverso tale provvedimento la società Frosinone Calcio S.r.l.ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.6.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.6.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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