F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE CROCE SEGUITO GARA EMPOLI/AVELLINO DEL 7.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE CROCE SEGUITO GARA EMPOLI/AVELLINO DEL 7.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014) Con atto, spedito 12.3.2014, la Società Empoli F.C. S.p.A. ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo della L.N.P. Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 63 dell’11.3.2014 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata al calciatore della predetta Società, Croce Daniele, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, a seguito dell’incontro Empoli/Avellino del Campionato Serie B, disputatasi il 7.3.2014. A seguito della trasmissione, a mezzo posta elettronica in data 12.3.14, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società Empoli F.C. S.p.A. faceva pervenire, in data 18.3.2014, atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato. Quanto al primo motivo di ricorso, si evidenzia come le considerazioni della Società ricorrente non siano in grado di modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (gomitata al volto) tenuto dal calciatore, Croce Daniele, nei confronti di un calciatore avversario Con il secondo motivo di reclamo, la Società ricorrente contesta il carattere violento della condotta del proprio calciatore che ha determinato il Giudice di primo grado a comminare la sanzione disciplinare di 3 giornate di gara ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., atteso che la condotta del calciatore avrebbe dovuto essere qualificata “antisportiva” ed, in applicazione della lett. a) del comma 4 dello stesso art. 19, la squalifica non avrebbe dovuto superare le 2 giornate. La tesi secondo la quale il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare l’art. 19, comma 4, lett. a) anziché la lett. b) non trova riscontro probatorio fattuale nel referto arbitrale che riferisce di “gomitata al viso”. La ricostruzione della dinamica dell’accaduto fatta dalla società ricorrente è, pertanto, in contrasto con i documenti ufficiali. Appare indubbio che una gomitata al viso di un avversario costituisca atto di violenza e conseguentemente corretta la misura della sanzione disciplinare inflitta della squalifica per 3 giornate di gara. Quanto, infine, all’ultimo motivo di ricorso con il quale la ricorrente chiede venga riconosciuta al Croce l’attenuante del fallo (trattenuta) subito dal calciatore avversario, si evidenzia che nessuna particolare valenza, nemmeno in funzione attenuante, possa essere riconosciuta al Croce in virtù dell’invocato stato di provocazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.C. di Empoli (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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