F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 alla società S.S.C. Napoli. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Napoli/Roma disputato il 9.3.2014, sostenitori della società Napoli facevano esplodere nel recinto di gioco alcuni petardi e lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due bengala e due bottiglie di plastica; per avere inoltre, prima dell’inizio della gara, indirizzato un fascio di luce laser verso un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza. Avverso tale provvedimento la società S.S.C. Napoli ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’11.3.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 21.3.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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