F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLISSE CARENIPIEVIGINA/CITTÀ DI CONCORDIA DEL 9.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLISSE CARENIPIEVIGINA/CITTÀ DI CONCORDIA DEL 9.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014) La A.C.D. Citta di Concordia ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014 con la quale, in riferimento alla gara Eclisse Carenipievigina/Città di Concordia del 9.2.2014, veniva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso la decisione presa dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 12.2.2014. La vicenda sottoposta all’esame del Giudice Sportivo e successivamente della Commissione Disciplinare Territoriale aveva ad oggetto la mancata omologazione del risultato ottenuto sul campo, con conseguente sanzione a carico della società reclamante della perdita della gara col punteggio di 0-3, la penalizzazione in classifica di un punto, l’ammenda e l’inibizione del dirigente Sig. Spironello fino al 24.2.2014, per avere la Città di Concordia sostituito, nel corso della gara in questione, il giocatore n. 11, unico dell’anno 1995 in poi, con altro calciatore nato nel 1994, venendo quindi meno all’obbligo di impiegare uno dei tre giocatori c.d. “in quota” previsti obbligatoriamente per il campionato di Promozione. Avverso la decisione del Giudice sportivo, la Città di Concordia aveva presentato reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale che aveva tuttavia confermato la decisione che aveva assunto il Giudice Sportivo. Avverso la decisione della Commissione la Città di Concordia ha ritenuto di ricorrere dinanzi a codesta Corte di Giustizia Federale chiedendone l’annullamento o, subordinatamente, l’annullamento parziale con l’eliminazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale”. Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l’esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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