F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CECCANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CECCANO/LARIANO R.D.P. NEMI DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 146/CDT del 24.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CECCANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CECCANO/LARIANO R.D.P. NEMI DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 146/CDT del 24.1.2014)
La A.S.D. Ceccano ha proposto istanza di revisione ex art. 39 comma 2 C.G.S. in merito al procedimento celebratosi dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 146 del 24.1.2014 emessa dalla stessa Commissione in ordine alla posizione irregolare del calciatore della società Lariano R.D.P. Nemi e con l’accoglimento del reclamo proposta dalla stessa ripristinando il risultato acquisito sul campo. Secondo la ricorrente la impugnazione sarebbe fondata sulla acquisizione di nuovi documenti attestanti irregolarità nel procedimento nel quale sarebbe stato omesso l’esame di un fatto decisivo e sulla sopravvenienza di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia ed infine su di un errore di fatto commesso dall’organo giudicante. In particolare la ricorrente ha dedotto la circostanza che il reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare della società Lariano R.D.P. Nemi non è stato mai notificato alla A.S.D. Ceccano. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 39 comma 1, “tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenuti irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”. Poiché la ricorrente ha lamentato la mancata notifica del reclamo da parte della società Lariano R.D.P. Nemi e dunque la mancata partecipazione al giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto proporre il ricorso per revocazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione di detta Commissione avvenuta in data 24.1.2014. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Ceccano di Ceccano (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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