F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MATERA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/MATERA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Matera Calcio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., seguito gara Gelbison/Matera Calcio del 9.3.2014, ha irrogato la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 e diffida, “per avere propri sostenitori in campo avverso, dal 27° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolto all'indirizzo dell'Arbitro espressionigravemente ingiuriose e triviali. Contro il Direttore di gara, inoltre, venivano lanciati numerosi sputi, due dei quali lo attingevano al corpo”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: 1) in via principale, la insussistenza ed
infondatezza degli eventi oggetto della sanzione irrogata; la non rilevabilità dagli atti ufficiali di eventuali comportamenti scorretti e/o offensivi posti in essere nei confronti dell'Arbitro dai propri sostenitori; l'errata valutazione dei referti di gara; con conseguente annullamento della sanzione; 2) in subordine, l'eccessiva gravosità della sanzione e la ravvisabilità di circostanze attenuanti, con conseguente riduzione della stessa. In tal senso ha richiamato precedenti disciplinari in casi consimili, concludendo in conformità. Alla seduta del 28.3.2014, tenutasi davanti alla III Sezione Giudicante della C.G.F., è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in
conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte relativamente al rilievo della reclamante che, per quanto attiene alle condotte dei sostenitori sanzionate dal Giudice Sportivo, le stesse sono riferibili ad un Assistente e non all'Arbitro, di talchè, come si evince dalla refertazione dell'Assistente, sono evidente frutto di un refuso, con conseguente infondatezza della eccezione della reclamante. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che la decisione impugnata è stata, dal Giudice Sportivo, riferita ad espressioni gravemente ingiuriose e triviali rivolte all'indirizzo dell'Arbitro. Come dianzi accennato, si è, però, trattato di un refuso atteso che, come si ricava a pagina 8 degli atti ufficiali, il destinatario era stato l'Assistente Simone Morlachetti che ha puntualmente refertato. Del tutto congrua, a giudizio di questa Corte, è pertanto la sanzione irrogata in prime cure sia per quanto attiene alle reiterate espressioni gravemente ingiuriose e triviali e, ancor più, per i cinque sputi indirizzati all'Assistente, di cui uno lo attingeva alla schiena e un altro sul collo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera.Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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