F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CASTELVECCHIO 1984/COLLE 2006 DEL 18.1.2014 (Delibera Della Commissione Disciplinare Territoriale Presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CASTELVECCHIO 1984/COLLE 2006 DEL 18.1.2014 (Delibera Della Commissione Disciplinare Territoriale Presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014, ha inflitto, alla società A.P.D. Colle 2006, la sanzione della perdita per 3 a 0 della gara Virtus Castelvecchio 1984/A.P.D. Colle 2006. Tale decisione veniva assunta seguito ricorso della società Virtus Castelvecchio con il quale chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore della gara sopra indicata adducendo che, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato un calciatore in posizione irregolare. Avverso tale provvedimento la società A.P.D. Colle 2006 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.2.2014. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.3.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.P.D. Colle 2006 di Ancona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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