F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO/PRO PIACENZA DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEREGNO/PRO PIACENZA DELL’8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)
Nel corso della gara Seregno/Pro Piacenza dell’8.3.2014 sostenitori della società Seregno lanciavano sul terreno di giuoco due petardi ed accendevano un fumogeno nel settore ad essi riservato.. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n 101 del 12.3.2014), irrogava a carico della Società Seregno la sanzione – così determinata in considerazione dell’idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni all’integrità fisica dei presenti - dell’ammenda di € 1.200,00. Proponeva impugnazione la Società lombarda chiedendo l’annullamento della sanzione. Sottolineava che dagli atti ufficiali redatti dall’Arbitro, ricevuti a seguito di tempestivo preannuncio, ed in particolare dal rapporto redatto dal Commissario di Campo designato per la gara, la dirigenza e il suo capitano, al momento dei fatti contestati, si fossero immediatamente prodigati per rimuovere il materiale pirotecnico ed avessero impedito che tale gesto potesse essere ripetuto. Infine, deduceva che gran parte del pubblico presente si era dissociato, “rumoreggiando” contro il presunto autore del gesto, riconducibile ad uno spettatore che nulla aveva a che fare con la tifoseria del Seregno Calcio. Evidenziava, altresì, come l’attuale Presidenza societaria, si fosse notevolmente prodigata al fine di prevenire comportamenti violenti, adottando, in particolare, modelli organizzativi e di gestione idonei. Da ultimo, evidenziava l’assenza di precedenti specifici e concludeva per l’annullamento della delibera ricorrendo congiuntamente le esimenti di cui all’art. 13 C.G.S.. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che la ricorrente, in qualità di società ospitante doveva essere in grado di adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi. Fatta questa premessa, si osserva infatti che, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto dell’Arbitro sono realmente accaduti, circostanza non smentita dalla ricorrente. Non di meno non può non rilevarsi che la valutazione degli accadimenti debba essere effettuata tenendo, appunto, conto del fatto che la Società si è prodigata come sopra detto, sia attraverso il suo capitano in campo che, in via mediata, con attraverso il comportamento dissociativo del pubblico presente. Se pur, come già in precedenza posto in rilievo, questi fatti non la esimono dagli obblighi – e dalle conseguenze – in tal senso previsti , sembra equo rimodulare la sanzione, anche in considerazione dell’assenza di precedenti e dell’assenza di conseguenze lesive per alcuno. Ciò posto la Corte ritiene equo rideterminare la sanzione, per le ragioni sopra esposte, dell’ammenda in € 600,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (Milano), riduce la sanzione inflitta ad € 600,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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