F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. CANDELIERI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S. E ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 4555/444PF13-14/AM/MA DEL 24.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 58/CDN del 13.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. CANDELIERI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S. E ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 4555/444PF13-14/AM/MA DEL 24.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 58/CDN del 13.3.2014) Il Dott. Francesco Candelieri, nella qualità di Presidente del S.S. Comprensorio Montalto Uffugo ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale n. 254 pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 13.3.2014 con la quale veniva irrogata allo stesso “la sanzione della inibizione per mesi sei” oltre che “alla S.S. Comprensorio Montalto Uffugo le sanzioni dell’ammenda di € 2000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva” (parte della decisione non impugnata). La decisione della Commissione Disciplinare Nazionale era scaturita dal deferimento della Procura Federale che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 8, comma 9, C.G.S. e all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non avere dato corso alla decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici, recante il prot. 1/Cae 13/14 del 21.11.2013 notificata il 27.11.2013, non provvedendo alla corresponsione della somma di € 10.725,00 in favore del calciatore Ndubueze Henry Okoroji. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca del provvedimento di inibizione il ricorrente ha articolato una serie di motivi. In particolare egli ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 10 C.G.S., in quanto, essendo entrato nell’associazione nel mese di luglio 2013, non sarebbe chiamato a rispondere per i debiti contratti dal suo predecessore. A supporto di tale affermazione egli invoca anche l’art. 38 c.c. in base al quale nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale grava su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Come ulteriore motivo di impugnazione tendente ad escludere la sua responsabilità il ricorrente ha evidenziato l’esistenza di un patto parasociale datato 10.7.2013 (prodotto in giudizio) stipulato tra lo stesso e il precedente presidente della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo in base al quale quest’ultimo si faceva carico dei debiti risultanti dalla gestione economica fino alla data del 10/7/2013. Il ricorso va respinto in quanto del tutto infondato. Infatti il ricorrente è stato sanzionato, in quanto Presidente della S.S. Comprensorio Montalto Uffugo, a seguito di una decisione assunta successivamente alla sua nomina e regolarmente notificata. La pattuizione intercorsa tra le parti rileva solo nell’ambito delle stesse, così come la responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta prevista dalla normativa civilistica rileva nei confronti dei creditori dell’associazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Candelieri Francesco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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