F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRIECO FABIO SEGUITO GARA TARANTO/SAN FELICE GLADIATOR DEL 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GRIECO FABIO SEGUITO GARA TARANTO/SAN FELICE GLADIATOR DEL 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014)
Al 39° del secondo tempo, della gara Taranto/S. Felice Gladiator disputata il 16.3.2014, il calciatore Grieco Fabio numero 14 della società Taranto tirava una manata a giuoco fermo ad un calciatore avversario. L’arbitro su segnalazione dell’assistente lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Taranto chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all’espulsione prima ed alla squalifica dopo. Secondo la reclamante la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva alla luce del fatto che il calciatore Grieco non colpiva l’avversario volontariamente ma effettuava il movimento solo per allontanare l’avversario medesimo che aveva appoggiato la sua fronte all’altezza di quella del Grieco offendendolo verbalmente. In buona sostanza, secondo l’impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa – così come si evince del resto da una lettura combinata integrale del referto dell’assistente con la necessità di una rivalutazione degli accadimenti. Ciò posto le prospettate censure meritano parziale accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto dell’assistente arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Grieco, dopo essere stato provocato da un avversario che lo insultava dicendogli parole offensive e che nel mente poggiava la fronte su quella del Grieco stesso, - tant’è che veniva espulso-, ha allontanato con una manata l’avversario. La corretta ricostruzione dell’episodio, così come direttamente percepito dall’assistente dell’arbitro evidenzia che il Grieco ha voluto in realtà allontanare il giocatore avversario anche se in maniera non corretta e non conforme al regolamento senza però che detto comportamento integri gli estremi di una condotta violenta. A questo proposito i fatti così come delineati evidenziano una condotta gravemente antisportiva che la Corte ritiene equo sanzionare in 2 (due) giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Taranto F.C. 1927 a.r.l. di Taranto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Grieco Fabio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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