F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 2 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;- AMMENDA DI € 500,00;INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 679 del 01.04.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 2 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S. AUDAX 1970 S.ANGELO AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;- AMMENDA DI € 500,00;INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/AUDAX 1970 S. ANGELO DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 679 del 01.04.2014) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse alla S.S.Audax 1970 S.Angelo, reclamante in via d’urgenza, per i fatti che si sono verificati nel corso della partita contro il Pescara disputata in data 30 marzo 2014 valevole per il Campionato Nazionale Di Calcio a Cinque Under 21. La sanzione veniva infatti comminata perché i sostenitori dell’Audax, al termine dell’incontro, penetravano indebitamente sul terreno di gioco, dando vita ad un tafferuglio con i tifosi della squadra ospitante che è stato poi possibile sedare soltanto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Il sodalizio reclamante ha sostenuto, a propria difesa, che i fatti contestati erano privi di veridicità perchè tutti i loro dirigenti e tesserati erano rientrati negli spogliatoi a fine partita e che nessuna responsabilità poteva loro essere ascritta. Effettivamente, dalla lettura del referto arbitrale, emerge che è stato proprio uno dei genitori di un giocatore della Audax, evidentemente preoccupato del clima di tensione che si era venuto a creare, a recarsi personalmente dalle forze dell’ordine per chiederne l’intervento, ossia per prevenire temibili risse e tafferugli che non è stato comunque possibile evitare, essendo stati rilevati “volti chiaramente colpiti” da parte di persone che cercavano protezione attraverso i poliziotti; ed in realtà è emerso che la maggior parte degli aggressori risultava indossare la felpa del Pescara. La sanzione inflitta deve essere pertanto annullata per insussistenza di comportamenti illeciti da parte dell’Audax. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Audax 1970 S. Angelo di Senigallia (Ancona), annulla la sanzione della disputa di 1 una gara a porte chiuse con decorrenza immediata, conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it