F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 1.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 1.4.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la S.S.C. Napoli S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 160 del 1.4.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A ha irrogato l'ammenda di € 30.000,00 “per avere suoi sostenitori, al 34° e al 40° del secondo tempo, lanciato contro calciatori della squadra avversaria sul terreno di giuoco numerose bottigliette, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la contraddittorietà della decisione impugnata, l'erroneità per omesso riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13 lett. e) C.G.S. e l'eccessività della sanzione con riferimento a fattispecie simili. Si è, in particolare, doluta del fatto che il Giudice Sportivo pur dando atto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) ed e), con efficacia esimente per quanto attiene alla introduzione e l'impiego di materiale pirotecnico, ha, per contro, riconosciuto solo le fattispecie sub art. 13, comma 1 lett, a) e b) in relazione alle condotte che sono state ritenute disciplinarmente rilevanti e sanzionate con la pronuncia, oggi impugnata, rapportata al lancio di bottigliette e materiale pirotecnico. Da cui il rilievo che la reclamante non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere per condotte, ritenute violente, dei propri sostenitori, giusta il riferimento all'art. 14, comma 5°, C.G.S. rubricato “responsabilità delle Società per fatti violenti dei sostenitori” e ciò in quanto il Giudice Sportivo, per quanto concerne l'introduzione e l'impiego di materiale pirotecnico, aveva riconosciuto che la Società aveva concretamente operato con la Forze dell'Ordine a fini preventivi e
di vigilanza, con conseguente applicazione dell'ulteriore circostanza esimente. Ha concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento o revoca della ammenda irrogata in prime cure e, in via subordinata, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia. Alla seduta del 17.4.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che il Giudice Sportivo con la decisione, che condivide e dalla quale non intende discostarsi, ha correttamente ritenuto di non applicare, per la fattispecie oggetto di trattazione, l'ulteriore circostanza attenuante tipizzata dall'art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S., sia per l'insufficiente o omessa prevenzione e vigilanza della reclamante, sia per quanto attiene ai precedenti specifici sanzionati nella stagione agonistica 2013/2014. Ritiene, peraltro, questa Corte equo rimodulare, come da dispositivo, la sanzione della ammenda irrogata dal Giudice Sportivo tenutosi conto della mancanza di conseguenze lesive del gesto ed in considerazione della entità delle sanzioni applicate in fattispecie consimili. Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta all’ammenda di € 20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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