• Stagione sportiva: 2014/2015
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ;
– INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2014 AI SIGNORI CIRIFALCO LUIGI DAVID, IONA EMANUELE, MAGLIA FRANCESCO, INFLITTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MESSINA DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2014 AI SIGNORI CIRIFALCO LUIGI DAVID, IONA EMANUELE, MAGLIA FRANCESCO, INFLITTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MESSINA DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 alla società Vigor Lamezia Terme e la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale ai sigg.ri Luigi David Cirifalco, Emanuele Iona e Francesco Maglia (tutti e tre dirigenti della Vigor Lamezia) fino a tutto il mese di 31 maggio 2014; dette sanzioni sono state inflitte a seguito della gara tra Vigor Lamezia Terme/Messina, disputata il 6 aprile 2014, per aver i suddetti dirigenti profferito frasi offensive ed ingiuriose ai dirigenti della squadra avversaria e per aver la tifoseria locale introdotto ed acceso petardi e fumogeni, facendoli poi esplodere a ridosso dei sostenitori della squadra avversaria, generando spavento e scompiglio. Detti comportamenti hanno dato luogo a una serie di tafferugli, configurando – oltre agli inaccettabili illeciti sportivi perpetrati dai dirigenti – evidenti profili di responsabilità oggettiva in capo al sodalizio ospitante. I fatti posti in essere da Luigi David Cirifalco, Emanuele Iona e Francesco Maglia, integrano una forma di gravissima antisportività; la flagranza delle circostanze sanzionate, vanifica, pertanto, gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione e che, a fronte della incontestabile realizzazione degli eventi, non possono essere accolti. Tuttavia, la non identificazione delle persone dei tifosi e il mancato rilievo di conseguenze in punto di danno effettivo, consente di riformare, in parte, la sanzione dell’ammenda nella sua quantificazione. La Corte, nel ritenere, pertanto, che la sanzione di € 5.000,00 inflitta ai tre dirigenti possa essere in parte ridotta, conferma la sanzione della squalifica e, in parziale accoglimento del ricorso, riduce l’ammenda ad € 3.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vigor Lamezia s.r.l. di Lamezia Terme (Catanzaro): - riduce a € 3.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società; - conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ;
– INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2014 AI SIGNORI CIRIFALCO LUIGI DAVID, IONA EMANUELE, MAGLIA FRANCESCO, INFLITTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MESSINA DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014)"