F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL SIG. GIULIO CLERICIAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VARESE/BARI DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 73 del 15.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL SIG. GIULIO CLERICIAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VARESE/BARI DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 73 del 15.4.2014) Il medico Giulio Clerici, tesserato per la società A.S. Varese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 73 del 15 aprile 2014, con il quale, a seguito della gara Varese/Bari del 12 aprile 2014, è stata inflitta allo stesso medico la seguente sanzione: - squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere, al 48° del secondo tempo, proferito espressione blasfema e assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale". Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la revoca della sanzione o, in subordine , la riduzione della stessa ad una sola giornata di gara. Difatti eccepisce che nel corso dell'ultima azione di gioco, in seguito ad una decisione contestata al Primo Ufficiale, l'intera panchina si alzava in piedi protestando per la decisione assunta anche con espressioni blasfeme pronunciate dagli occupanti. Il reclamante sostiene non solo di non aver mai pronunciato quella espressione erroneamente attribuitagli, ma anche di non aver tenuto alcun atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale al successivo fischio finale. Con riferimento a tale ultimo comportamento ascrittogli, il reclamante riporta precedenti casi aventi per oggetto frasi similari a quella pronunciata dal reclamante al fischio finale che, tuttavia, non sono state qualificate come offesa o intimidazione e pertanto, in via subordinata, ha chiesto la riduzione della sanzione inflittagli. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, letto il referto del Quarto Ufficiale, ritenendo sussistente sia la blasfemia, in quanto attribuita dal Quarto Ufficiale nel suo referto personalmente al reclamante, sia il successivo e conseguente atteggiamento intimidatorio tenuto dallo stesso dopo il termine della gara, concretizzatosi in frasi ed atteggiamenti minacciosi rivolti sempre all'indirizzo del Quarto Ufficiale, rigetta il ricorso e conferma la sanzione come già inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giulio Clerici. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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