F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 16 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. OMNIA BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OMNIA BITONTO/VICARIUS DEL 30.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 78 del 7.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 298/CGF del 16 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. OMNIA BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OMNIA BITONTO/VICARIUS DEL 30.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 78 del 7.5.2014) Con atto dell’8.5.2014, l’ASD Omnia Bitonto proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. alla Corte di Giustizia Federale avverso la delibera assunta, in II grado, dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia di cui in epigrafe, con la quale l’ultimo Giudice, ribaltando il decisum di I grado, aveva revocato il provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara Omnia Bitonto/Vicarius del 30.3.2014 per 3-0 in favore dell’ASD Bitonto, e per l’effetto, ripristinato il risultato conseguito sul campo di 1-2 in favore della Pol. D. Vicarius.” (cfr Delibera del Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 73 del 10.4.2014). Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Omnia Bitonto di Bitonto (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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