F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 28 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 4 CON DECORRENZA DAL MOMENTO DELL’EVENTUALE NUOVO TESSERAMENTO AL SIG. PIERO CAMILLI; PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 5, C.G.S., ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S.; – AMMENDA € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6004/840 PF13-14 SS/MG DEL 16.4.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 308/CGF del 28 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 4 CON DECORRENZA DAL MOMENTO DELL’EVENTUALE NUOVO TESSERAMENTO AL SIG. PIERO CAMILLI; PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 5, C.G.S., ARTT. 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S.; - AMMENDA € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 6004/840 PF13-14 SS/MG DEL 16.4.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014) Con atto in data 12.5.2014, il sig. Camilli Luciano, nella qualità di legale rappresentante della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 75/CND del 7.5.2014 (e notificata alla Società suddetta in data 8.5.2014), con la quale venivano inflitte al sig. Camilli Piero - cui era stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, e 5, comma 1, C.G.S., per avere, nella veste di patron della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., espresso giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale- la sanzione della inibizione per mesi 4 (con decorrenza dall’eventuale nuovo tesseramento dello stesso), ed alla U.S. Grosseto F.C. S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al Camilli Piero, la sanzione dell’ammenda di e 15.000,00. Deduceva il ricorrente il difetto della potestas iudicandi degli organi della Giustizia Sportiva nei confronti del Camilli Piero, non rivestendo quest’ultimo, dopo la dismissione in data 18.6.2013 di tutte le quote di sua proprietà della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., né direttamente, né indirettamente, alcuna carica o ruolo che lo potesse assoggettare alla giurisdizione federale. Né si delineavano -si aggiungeva in ricorso- dati o situazioni oggettivamente accertabili, e non solo meramente presuntivi, a sostegno dell’assunto della Commissione giudicante secondo cui il deferito avrebbe conservato “un ruolo di fatto” all’interno della società. Non potevano evidentemente rilevare in tale senso il solo elemento dello stretto vincolo familiare esistente tra i soggetti proprietari della società medesima ed il Camilli Piero o la circostanza della mancata costituzione in giudizio dello stesso ovvero la tipologia della strategia difensiva seguita dalla U.S. Grosseto F.C. S.r.l.. Tutti questi fattori, pur valorizzati nella decisione impugnata, nessuna concreta significazione probatoria palesemente possedevano rispetto alla dimostrazione del constituto accusatorio. Il ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell’avvenuto deferimento ed il non luogo a procedere nei confronti della società, lamentando altresì, in via di subordine, la eccessiva severità del regime sanzionatorio praticato e sollecitandone il ridimensionamento. Il ricorso appare fondato e deve essere pertanto accolto. Il fondamento giuridico dell’addebito avanzato nei confronti del sig. Camilli Piero è costituito dalla previsione dell’art. 1, comma 5, C.G.S., in base alla quale sono tenuti al rispetto delle norme contenute in tale Codice, nonché delle norme statutarie e federali, “anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Sono note -e possono essere ben condivise- le ragioni che hanno motivato l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina e della giurisdizione sportiva -in chiave di un principio di effettività ben noto anche in settori diversi del diritto (come nel settore penale)- ai soggetti privi dello status formale di tesserato, ma di fatto presenti ed operativi, anche a livelli apicali, all’interno degli assetti societari, altrimenti in grado di impiegare l’usbergo della mancanza del titolo formale a copertura di condotte anche cospicuamente lesive degli interessi protetti dalle disposizioni federali. Non sfugge, però, che un tale ampliamento dell’area di applicazione delle previsioni punitive di diritto sportivo sia normativamente condizionata alla ricorrenza del presupposto di un preciso e definito nesso di collegamento tra i soggetti in questione e le società (specificato, nella disciplina sopra richiamata, nelle forme dell’esercizio di un controllo anche indiretto delle società, ovvero dello svolgimento di attività all’interno o a beneficio delle medesime, o in qualsiasi modo rilevante per l’ordinamento federale), il quale (presupposto) deve essere evidentemente oggetto di un rigoroso e puntuale accertamento fattuale in sede procedimentale. Nella fattispecie in oggetto, una siffatta verifica probatoria (che, occorre riconoscere, non è sempre agevole) non risulta in realtà compiuta con risultato positivo, poiché l’ indagine istruttoria eseguita non ha potuto riscontrare cointeressenze o partecipazioni del Camilli, ovvero specifici comportamenti dal medesimo osservati, che siano da considerarsi univocamente sintomatici della permanenza di una correlazione, sia pure di fatto, con la società del Grosseto (anche dopo la cessione delle quote societarie di sua proprietà), nei termini richiesti dalla disciplina normativa di riferimento. Deve essere in una tale prospettiva condivisa la deduzione articolata in ricorso circa la non bastevolezza, a configurare la connessione di collegamento prevista e contestata, del generico dato della sussistenza di anche stretti rapporti parentali tra l’extraneus Camilli Piero ed i proprietari della U.S. Grosseto F.C. S.r.l., come anche dell’atteggiarsi delle scelte di strategia difensiva operate dal prevenuto o dalla stessa società, trattandosi di elementi che, contrariamente all’assunto della decisione gravata, risultano ancora inespressivi, sotto il profilo probatorio ed in concreto, della permanenza di rapporti tra società e soggetto deferito cui dà rilievo la violazione addebitata. Né, va aggiunto, in tal senso potrebbero derivarsi rassicuranti ed univoci elementi dimostrativi dal tenore letterale degli articoli di stampa acquisiti in atti, che contengono i giudizi “incriminati”, i quali danno unicamente l’indicazione della qualità di tifoso passionale del Camilli, ma appaiono aspecifici ai fini dell’accertamento probante postulato dall’addebito avanzato. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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