F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 3 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO CALC. PINTO DE SOUZA JEFFERSON AVVERSO IL DINIEGO AL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CASALECCHIO 1921 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 3 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1) RICORSO CALC. PINTO DE SOUZA JEFFERSON AVVERSO IL DINIEGO AL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CASALECCHIO 1921 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.4.2014) Con atto del 10.4.2014, il calciatore indicato in epigrafe ha adito la Corte di Giustizia Federale avverso la decisione con la quale la Commissione Tesseramenti, a seguito di richiesta di giudizio del Comitato Regionale Emilia Romagna, ha confermato la decisione dello stesso Comitato Regionale di reiezione, per tardività, della richiesta di tesseramento del calciatore Pinto De Souza Jefferson in favore della S.S. Casalecchio 1921, avendo quest’ultima società depositato, solo in data 8.1.2014 la richiesta di tesseramento presso la Delegazione F.I.G.C. di Bologna, quindi oltre il termine prescritto del 31.12.2014 per i calciatori extracomunitari. Il reclamo è infondato e come tale va respinto. L’art. 40 quater N.O.I.F. prevede il termine del 31 dicembre, entro il quale deve essere richiesto il tesseramento per i calciatori extracomunitari. Risulta dagli atti che la richiesta di tesseramento del calciatore Pinto De Souza Jefferson in favore della S.S. Casalecchio 1921 è stata depositata dopo il detto termine (8.1.2014) e, per l’effetto, deve ritenersi tardivo. Quanto sopra rende ineccepibile la decisione della Commissione Tesseramenti che questa Corte ritiene di confermare pienamente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinto De Souza Jefferson. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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