F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 3 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2) RICORSO SIG. TRUNFIO SALVATORE (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: – SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 4876/3168 PF 12-13/AM/MA DEL 7.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 3 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 2) RICORSO SIG. TRUNFIO SALVATORE (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 4876/3168 PF 12-13/AM/MA DEL 7.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014) Con reclamo in data 18 aprile 2014, spedito in pari data a questa Corte, il sig. Salvatore Trunfio, agente di calciatori, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 3 aprile 2014 di cui al Com. Uff. n. 67/CDN, con la quale è stata disposta nei confronti del reclamante la sospensione della licenza per anni uno e l’ammenda di € 5.000,00. Nel corso della riunione del 3 giugno 2014, fissata da questa Corte per l’esame del predetto reclamo, la Procura Federale della F.I.G.C. ha eccepito il mancato invio del reclamo ad essa Procura e chiesto pertanto che lo stesso fosse dichiarato inammissibile. Il legale del sig. Trunfio, presente alla riunione, sulla circostanza non è stato in grado di fornire chiarimenti, né prova della sua infondatezza. Verificato che, effettivamente, il sig. Trunfio ha inviato il reclamo unicamente a questa Corte e non anche alla Procura Federale, controparte necessaria risultata pertanto del tutto pretermessa dal presente giudizio, a questa Corte non resta che prendere atto della violazione degli artt. 33, comma 5, 37 e 38 C.G.S. in tema di introduzione dei reclami a questa Corte e di termini e modalità di relativa comunicazione alle controparti. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Trunfio Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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