F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMIRANTE SALVATORE SEGUITO GARA PLAY-OFF, BORGOSESIA/LAVAGNESE 1919 DEL 14.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMIRANTE SALVATORE SEGUITO GARA PLAY-OFF, BORGOSESIA/LAVAGNESE 1919 DEL 14.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014) Al termine della gara Borgosesia/Lavagnese Play Off del 14.05.2014 del Campionato Nazionale Serie D, Girone A – Play Off, disputata a Borgosesia (VC), la U.S.D. Lavagnese 1919 proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Salvatore Amirante comminata dal Giudice Sportivo. Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Salvatore Amirante “per avere, in azione di gioco colpito al volto un calciatore avversario con entrambe le mani”. Avverso il suddetto provvedimento, la società U.S.D. Lavagnese 1919 ha proposto appello alla C.G.F. chiedendo una riduzione della squalifica in quanto l’Amirante non avrebbe colpito il calciatore avversario in azione di gioco ma al limite della loro area di gioco, mentre l’azione era nell’area opposta. L’appello va rigettato. Il calciatore Salvatore Amirante infatti, così come refertato dall’assistente dell’Arbitro, al 2’ del primo tempo palesemente assumeva una condotta violenta colpendo con due mani il volto dell’avversario a gioco in svolgimento. La squalifica comminata di 3 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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