F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. SELVATICO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SSD CORREGGESE 1948 AR.L./USD OLGINATESE CALCIO DEL 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 19.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 314/CGF del 5 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 13 Agosto 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. SELVATICO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SSD CORREGGESE 1948 AR.L./USD OLGINATESE CALCIO DEL 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 19.5.2014) Il Giudice Sportivo presso presso il Dipartimento Interregionale , con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 19.5.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Selvatico Stefano. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro S.S.D. Correggese 1948 AR.L/U.S.D. Olginatese Calcio disputato il 18.5.2014, il Selvatico veniva espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara e in segno di protesta, si liberava della maglia. Avverso tale provvedimento il calciatore Selvatico Stefano ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.5.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Selvatico Stefano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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