F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SOLONI EDOARDO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI ANNI 1; – AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO F.I.G.C. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 7 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. SOLONI EDOARDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 STATUTO F.I.G.C. SEGUITO FALLIMENTO SOCIETÀ A.C. MONTICHIARI SPA (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 20.5.2014) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80/CDN (2013/2014) del 20 maggio 2014, in esito al deferimento del Procuratore Federale (fallimento della Società AC Montichiari Spa), ha inflitto al signor Edoardo Soloni le sanzioni dell’inibizione per anni 1 e dell’ammenda di € 10.000,00. L’interessato ha proposto il presente ricorso chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. In particolare, il signor Edoardo Soloni ha sostenuto che il fatto non sussiste in quanto egli non sarebbe un consulente e non avrebbe mai presenziato alle verifiche CO.VI.SOC. Con riferimento alla cattiva gestione della Società, ha evidenziato che nulla gli si potrebbe addebitare perché gli azionisti non sarebbero responsabili della gestione della Società, ma lo sarebbero solo gli amministratori. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Il signor Edoardo Soloni è stato deferito in quanto “socio di riferimento della Società A.C. Montichiari S.p.A., dal 27 luglio 2010 al 16 ottobre 2011, nonché collaboratore della stessa nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione ed al dissesto economico patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote a valore simbolico, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che si intende integralmente richiamata e, in particolare per quelle indicate ai punti C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, E.3, F.1, F.2, F.3, F.4 e F.5”. L’art. 1, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. L’art. 19, comma 1, dello Statuto F.I.G.C. stabilisce che “le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema dei controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”. Dopo aver esposto i principi in materia, la Commissione disciplinare ha posto in rilievo che nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento (emessa dal Tribunale di Brescia in data 24 aprile 2013), la Società è stata controllata da due diversi soggetti: il signor Edoardo Soloni ed il signor Francesco Antonio Carmine Depasquale. Il signor Edoardo Soloni è stato socio unico della Società, con capitale sociale di € 500.000,00, dal 27 luglio 2010 al 25 febbraio 2011 e da allora, dopo aver ceduto il 2,62% delle azioni, ha detenuto il restante 97,38% delle azioni sino al 16 ottobre 2011, data in cui ha ceduto tutte le azioni detenute alla Holding Rent Management Srl al prezzo simbolico di un euro. Inoltre, dalla decisione impugnata, è possibile evincere che, in data 25 agosto 2010, un consigliere comunicava alla Lega Pro che il signor Edoardo Soloni svolgeva il ruolo di dirigente e, in data 28 giugno 2011, lo stesso veniva indicato come collaboratore nel foglio di censimento spedito alla Lega. L’organo disciplinare di primo grado, attraverso un condivisibile sviluppo logicoargomentativo, ha rappresentato che “gli elementi acquisiti consentono di sostenere che già alla data del 16.10.2011 l’AC Montichiari Spa versava in grave crisi finanziaria a seguito di un dissesto economico-patrimoniale da ascrivere alle cattive condotte gestionali dei suoi amministratori e del socio di riferimento (Signori Maurizio Soloni, Patrizia Bonomelli e Edoardo Soloni), risultando omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e comunque iniziative idonee a rifinanziare le casse sociali. Ed invero: - il bilancio chiuso al 30.6.2011, come approvato il successivo 18.11.2011, presentava una perdita di € 169.030,00= per la quale era deliberata la copertura con utilizzo della riserva straordinaria. Tra i dati reddituali si ricavava che il valore della produzione era stato pari a € 2.124.783,00= ed il valore dei costi era stato pari a € 2.239.618,00= con una differenza negativa di € 114.835,00=; - all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.6.2011 risultava in corso una rateizzazione per il pagamento contributivi Enpals relativi al periodo dicembre 2009-settembre 2010, con versamenti eseguiti ad aprile 2011 e lo sforamento modesto del parametro P/A alla data del 31.12.2010 (0.276=, essendo ammesso quello di 0,08=); - all'ispezione del 16.12.2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre € 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di € 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato; - all'atto del controllo effettuato dalla Società di revisione Deloitte & Touche (report del 4.11.2011) risultava che l'AC Montichiari Spa aveva consegnato un estratto conto al settembre 2011 dal quale risultava l'addebito della somma dovuta per il pagamento dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 per un importo di € 32.654,00= che, ad un successivo controllo, risultava stornato a causa di mancanza di fondi sul conto corrente societario; ….. - infine il pacchetto azionario del 97,38% del valore nominale di € 496.897,00= veniva ceduto dal Signor Edoardo Soloni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 verso un corrispettivo di un solo euro. Ne consegue che al 16.10.2012 la Società calcistica già da tempo non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonostante fosse già ricorsa a dilazionare parte dell'indebitamento erariale e contributivo ricorrendo agli strumenti eccezionali delle rateizzazioni. E' poi indubbio che questo stato di dissesto in essere al 16.10.2011 abbia successivamente subito un drammatico peggioramento che ha infine portato, dopo l'inattività della Società calcistica nella stagione sportiva 2012/13 per un'insolvenza ormai acclamata, alla sentenza dichiarativa di fallimento”. La C.D.N. ha affermato che la responsabilità del signor Edoardo Soloni nella violazione dell’equilibrio economico e finanziario della Società è anzitutto fatta discendere dal ruolo di socio di riferimento dell’A.C. Montichiari S.p.A. dal 27 luglio 2010 al 16 ottobre 2011 ed anche, in minore misura, da quello di collaboratore della stessa, come tale tesserato, nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 nonché dall’aver commesso condotte di cattiva gestione tali da provocare il dissesto economico patrimoniale della società già evidente al momento della cessione ad 1 euro del suo pacchetto azionario, facendo incorrere la Società, in persona degli amministratori di diritto, in svariate sanzioni per reiterate violazioni alle norme amministrative e contabili ed anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori. Ha altresì evidenziato che, pur volendo accogliere l’osservazione del deferito secondo cui non sarebbe mai stato consulente della Società calcistica e non avrebbe mai presenziato a verifiche di Co.Vi.So.C., tale circostanza non sarebbe destinata ad incidere sulla fondatezza degli addebiti. La decisione della C.D.N. si presenta del tutto ragionevole, in considerazione del fatto che i doveri e gli obblighi di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. gravano non solo su chi ricopre cariche sociali, ma anche su chi detiene significative quote societarie. Nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della Società Montichiari, il signor Edoardo Soloni ha ricoperto per sei mesi il ruolo di azionista di riferimento assoluto, con i conseguenti poteri in ambito assembleare, in quanto titolare del 97,38% delle quote sociali, ed in tale periodo lo stato di decozione della Società era già in essere, tanto che l’interessato ha ceduto le quote, dal valore nominale di quasi € 500.000,00 al valore simbolico di € 1. Lo stato di dissesto, insomma, sebbene successivamente sia nettamente peggiorato, era già chiaramente percepibile alla data del 16 ottobre 2011, come tra l’altro dimostrato dal fatto che,come in precedenza richiamato, all'ispezione Covisoc del 16. dicembre 2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre € 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di € 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene che le sanzioni irrogate al signor Edoardo Soloni siano proporzionate alle violazioni allo stesso ascrivibili. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Soloni Edoardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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