F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 26 Agosto 2014 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ A.S.D GINNASTICA E CALCIO SORA IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. ZAPPACOSTA DAVIDE(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 17.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 21 Luglio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 26 Agosto 2014 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ A.S.D GINNASTICA E CALCIO SORA IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. ZAPPACOSTA DAVIDE(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 17.4.2014) L’A.S. Avellino 2012 proponeva reclamo avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche pubblicata nel Com. Uff. n. 20/D del 17.4.2014. Detta delibera aveva respinto il reclamo avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. in data 31.1.2014, che aveva riconosciuto alla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. per il calciatore Davide Zappacosta. Deduceva la reclamante, a sostegno della propria tesi, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del premio alla carriera, non ravvisandosi la continuità giuridica fra la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora e le precedenti società in cui aveva militato il calciatore. A tal’ultimo riguardo, la reclamante affermava di non ritenere probante la certificazione rilasciata dal Comitato Regionale Lazio e la produzione delle delibere di fusione tra le varie società. Il reclamo è infondato ed al limite della temerarietà. Contrariamente, infatti, a quanto dedotto dall’A.S. Avellino 1912 S.r.l., la Corte ritiene che i verbali delle assemblee che hanno determinato le varie fusioni, così come già affermato dalla Commissione Vertenze Economiche, costituiscano piena prova della continuità storica fra le varie società ex art. 20 comma 5 N.O.I.F. e le certificazioni di tesseramento fornite dal Comitato Regionale Lazio confermano la legittimazione in capo alla società reclamata a percepire il premio alla carriera nei termini riconosciuti dall’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., in relazione al calciatore Davide Zappacosta. La fusione fra le varie società, infatti, può unicamente essere data dalle delibere che hanno disposto in tal senso e dette delibere sono state tutte correttamente prodotte in atti. La lettura delle stesse porta a ritenere inequivocabilmente che l’odierna reclamata, per successione a titolo universale in tutti i rapporti già facenti capo già all’A.S.D. Sora Calcio e l’A.S.D. Sora Calcio 1907, abbia pieno titolo a percepire il premio alla carriera del calciatore Zappacosta, per cui si ritiene pienamente corretta la decisione resa dalla Commissione Vertenze Economiche. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dalla A.S. AVELLINO 1912 di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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