F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO DELLA CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S, INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/MILAN DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 dell’11.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO DELLA CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S, INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/MILAN DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 dell’11.3.2014)
I rappresentanti della Procura Federale presenti presso l’impianto sportivo ove si svolgeva l’incontro Inter/Milan del 22.12.2013, segnalavano nel proprio referto, che nel corso del secondo tempo della gara i tifosi dell’Inter – che occupavano il secondo anello della Curva Nord – dopo che il giocatore del Milan De Jong aveva commesso un fallo, intonavano un coro al suo indirizzavo di “…buuu buuu…”. Successivamente, analoghi cori erano altresì indirizzati, sempre dagli stessi tifosi dell’Inter, occupanti il medesimo settore, nei confronti dei giocatori del Milan Balotelli e Muntari. Nel referto i rappresentanti della Procura specificavano che detti cori erano di particolare intensità ed erano distintamente da loro percepiti, pur trovandosi i medesimi in diverse posizioni del recinto di gioco, rispettivamente tra le due panchine e vicino alle due curve. Il Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale n. 97 del 23.12.2013 richiedeva alla Procura Federale “…ogni ulteriore circostanza utile per valutare l’effettiva dimensione e percettibilità reali di tali condotte…”. La Procura Federale, con nota del 28.2.2014, trasmetteva la relazione di indagine, dalla quale risultava che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno aveva ricevuto dalla Questura di Milano segnalazione dei cori di discriminazione razziale, intonati dalla tifoseria interista rivolti ai giocatori De Jong, Balotelli e Muntari di tanto che il Dirigente responsabile aveva ritenuto opportuno far effettuare un annuncio dissuasivo
antirazzista. Veniva poi specificato nella relazione che i tre rappresentanti della Procura stessa erano posizionati anche dinamicamente in diverse zone del recinto di gioco ed uno era posizionato nella parte opposta (esattamente sotto la curva Sud, occupata dai tifosi del Milan) relativamente a quella da dove provenivano i cori (curva Nord) ed aveva udito benissimo i cori stessi, così come gli altri due colleghi. Veniva infine specificato che la curva (secondo anello) era gremita e che la stragrande maggioranza degli occupanti intonavano i cori stessi. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 144 in data 11.03.2014) infliggeva la sanzione dell’obbligo della disputa di una gara senza spettatori nel settore dello stadio denominato “secondo anello della curva Nord”, sospendendo la sanzione con l’avviso che la sospensione sarebbe stata revocata ove prima del trascorrere di un anno fossero state commesse nuove violazioni della medesima natura in aggiunta a quella inflitta per la nuova eventuale violazione. Riteneva il Giudice Sportivo che la condotta segnalata dai rappresentanti della Procura Federale integrasse gli estremi previsti dall’art. 11, n. 3, C.G.S. essendo evidente il comportamento discriminatorio per motivi di razza nonché la dimensione e la percettibilità delle condotte. Ha proposto reclamo la Società Internazionale affidato a svariati motivi. In particolare veniva contestata la ricostruzione fattuale del referto della Procura Federale in quanto era stata erroneamente attribuita ai sostenitori dell’Inter la natura discriminatoria dei cori quando in realtà essi stessi erano mere manifestazioni di volgarità. Ancora era evidente, secondo la reclamante, l’imprecisione nella determinazione del settore oggetto della sanzione in quanto nello stadio di S. Siro non solo non esisterebbe una Curva Nord, né tanto meno un secondo anello della curva Nord stessa. L’assoluta indeterminatezza della individuazione del settore dai quali sarebbero giunti i cori di cui è questione comportava conseguenzialmente la nullità della sanzione, anche in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo, in precedenti decisioni, avrebbe usato diverse espressioni nell’arco di poche settimane. Sarebbe quindi impossibile determinare quali sarebbero i settori, nell’ipotesi in cui dovessero ripetersi simili deprecabili episodi, da chiudere. Nel reclamo veniva poi contestato il fatto che i cori sarebbero stati intonati dalla maggioranza dei sostenitori occupanti il settore dello stadio di cui è questione. Subordinatamente veniva altresì chiesta una riduzione della sanzione chiudendo una porzione dello stadio molto più ristretta. L’impugnazione appare essere infondata. Osserva questa Corte come le frasi riportate nel referto della Procura Federale abbiano sicura natura insultante e discriminatoria nei confronti dei giocatori del Milan. La loro portata, la loro intensità e la loro dimensione non sono minimamente scalfite dalle asserzioni della reclamante in quanto è sicura la provenienza dal settore del secondo anello verde, anche se gergalmente indicato quale Curva Nord come ammette la stessa ricorrente nel proprio atto. Al riguardo se appare incontrovertibile che nella pianta dello stadio non appare alcuna denominazione “curva nord”, il settore da cui sono originati i cori è comunque puntualmente indicato (a prescindere dalla sua denominazione ovvero dalla indicazione datane dal Giudice Sportivo) nella descrizione della Procura federale. Detto settore, del resto, è sempre e di continuo, nelle partite casalinghe della squadra, occupato dai tifosi interisti e la piena percezione che ben 3 verbalizzanti hanno attestato, non lascia alcun dubbio sulla connotazione e percezione dei cori in questione. Superflua appare ogni ulteriore considerazione posto che l’Autorità Statale deputata al
monitoraggio delle infrazioni di cui è questione ha pienamente confermato gli accadimenti nella loro portata e nella loro percettibilità di tanto che, come si evince dagli atti, la Questura ha segnalato altresì l’effettuazione del consueto annuncio dissuasivo antirazzista. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, confermando la sanzione inflitta, e la relativa sospensiva, con riferimento al secondo anello verde. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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