F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. YOHAN BENALOUANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/SAMPDORIA DEL 15.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 18.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO CALC. YOHAN BENALOUANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/SAMPDORIA DEL 15.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 18.3.2014)
Premesso che, a seguito di segnalazione ex art. 35, n. 1.3 C.G.S. del Procuratore della Procura Federale che segnalava al Giudice Sportivo il comportamento tenuto al 42° minuto del primo tempo, della gara di campionato di Serie A Atalanta/Sampdoria disputata il 15 marzo 2014, dal calciatore dell’Atalanta Yohan Benalaouane nei confronti del calciatore della Sampdoria Vasco Regini, il Giudice Sportivo, acquisite le immagini televisive (di piena garanzia tecnica e documentale), infliggeva al calciatore Benalouane la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver colpito l’avversario con un pugno al fianco, di talché quest’ultimo si accasciava dolorante al suolo; - rilevato che il Giudice Sportivo ha descritto puntualmente la scena di cui alla ripresa televisiva segnalando che l’azione in cui si è realizzato il contatto si collocava all’interno di una fase di gioco caratterizzata dalla esecuzione di un calcio d’angolo, battuto in fase d’attacco dall’Atalanta, verso l’affollata area di rigore della Sampdoria affollata e che nel provvedimento
impugnato è chiaramente precisato come il calciatore Benalouane, per quel che risulta all’evidenza dalle immagini che hanno riprodotto la scena e che sono state visionate attentamente da questa Corte federale, “con un repentino movimento del braccio sinistro colpiva con un pugno il fianco sinistro dell’antagonista, che si accasciava dolorante al suolo”, senza che poi l’arbitro adottasse alcun procedimento disciplinare; - ritenuto che non possono condividersi i motivi di ricorso dedotti dal calciatore, tenuto conto che a differenza di quanto si sostiene nell’atto introduttivo del presente giudizio, il calciatore Benalouane non ha tentato soltanto di “divincolarsi” dalla marcatura “stretta” del Regini ma, come testimoniano le immagini televisive, ha deliberatamente colpito quest’ultimo per come si evidenzia dalla apertura del braccio “chiuso a gomito” che si arcua prima di colpire l’avversario; - valutato che tale gesto, che peraltro ha avuto effetto sull’avversario che a seguito del colpo è caduto a terra dolorante, come coerentemente e correttamente sottolineato dal Giudice Sportivo nell’atto che qui si impugna, concentra su di sé i plurielementi della intenzionalità, potenzialità lesiva (in considerazione della delicata zona del fianco dell’avversario che è stata colpita) e senza dubbio della volontarietà, tenuto conto della sequenza delle immagini che evidenzia la presenza di ciascuno di tali elementi nel gesto del calciatore Benalouane; - stimato quindi corretto l’utilizzo nella specie della prova televisiva e la correttezza e
congruità nella misura della sanzione inflitta all’odierno ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Yohan Benalouane. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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