F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0257/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/MODENA DEL 25.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 26.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0257/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/MODENA DEL 25.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 26.3.2014) Con provvedimento datato 26.3.2014, il Giudice Sportivo Avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, irrogava ammenda di € 5.000,00 al Sig. Novellino per aver al termine della gara Reggina/Modena del 25.3.2014, assunto un atteggiamento provocatorio ed insultante nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, infrazione poi rilevata dal collaboratore della Procura Federale. Nello specifico della situazione come da segnalazione, l’episodio definito “increscioso” accadeva a fine gara nel corridoio antistante gli spogliatoi dei calciatori. In una prima fase, a seguito di un vivace battibecco tra il giocatore del Modena F.C. S.p.A. con maglia numero 29 (Garofano Agostino) ed il proprio allenatore, Sig. Walter Novellino, alla presenza di altri giocatori e dirigenti delle due squadre, il Sig. Pasquale Foti Pasquale della Reggina Calcio S.p.A. invitava i contendenti a smettere, in quanto il diverbio proseguiva. In quel momento lo stesso Novellino si rivolgeva al Foti, apostrofandolo in maniera ingiuriosa, provocando la reazione dello stesso, che veniva però trattenuto dai presenti. In una seconda fase, all’incirca dopo 20 minuti, il Novellino, ripercorrendo lo stesso corridoio si soffermava di nuovo nelle vicinanze di Foti che attirava la sua attenzione, richiamandolo sull’episodio precedentemente accaduto, rispondendo nuovamente in maniera ingiuriosa. Secondo quanto riportato l’episodio non degenerava oltre i fatti sopra elencati. Avverso il provvedimento sopra descritto, il Sig. Novellino, allenatore del Modena F.C. S.p.A., 2014, rappresentato e difeso dal suo legale rappresentante, Avv. Marianna Anteo, ha preannunciato reclamo alla On. le Corte di Giustizia Federale della FIGC avverso decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di Milano resa in data 26.3.2014, nonché comunicata a mezzo fax presso il domicilio eletto in egual data, dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. con Com. Uff. n. 68, con cui è stata inflitta al reclamante la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. Con il reclamo, il Novellino tende a dimostrare l’insussistenza della violazione contestata per provocazione e reciprocità delle offese. In seguito alla ricostruzione dei fatti e alla lettura degli atti, si evince lo stato di agitazione in cui versava il Novellino, probabilmente a causa del risultato finale della gara conclusasi pochi minuti prima, da cui scaturiva il rimprovero al proprio giocatore nello spazio antistante agli spogliatoi. L’intervento del Sig. Foti viene decritto come inaspettato ed immotivato, oltre che caratterizzato da un fare arrogante dello stesso che si intrometteva senza giustificazione alcuna in una privata discussione fra il calciatore ed il suo allenatore. Tale intromissione (peraltro proveniente da un azionista di maggioranza e non di tesserato della Reggina), veniva giudicata come un’inaccettabile provocazione a cui il Novellino reagiva con linguaggio “colorito”. Pur tuttavia, il reclamante sostiene che la condotta perpetrata non sia considerabile come punibile, dato che l’atteggiamento tenuto rispondeva ad una provocazione del Foti. A tale riguardo appare evidente che non possa ritenersi una provocazione il fatto di cercare di far terminare un diverbio negli spogliatoi. Il Foti ha solo cercato di far cessare una discussione. Tale comportamento non legittima una reazione da parte di un allenatore, per giunta di esperienza. Ciò posto, dall’esame degli atti inequivocabilmente risulta un comportamento ingiurioso perpetrato dal Sig Walter Alfredo Novellino ai danni del Sig. Pasquale Foti, nonostante l’evidente stato di tensione dovuto all’epilogo dei fatti di gara e nonostante l’inaspettata intromissione durante una privata discussione dello stesso dirigente della Reggina Calcio S.p.A. I citati e provati comportamenti non possono passare inosservati e dunque devono esser debitamente sanzionati da questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Novellino Walter Alfredo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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