LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 24.07.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 17)RICORSO DEL CALCIATORE Guilherme KUROMOTO/A.S.D.MARCA FUTSAL
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 24.07.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
17)RICORSO DEL CALCIATORE Guilherme KUROMOTO/A.S.D.MARCA FUTSAL
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/04/2014 il sig. Guilherme KUROMOTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MARCA FUTSAL un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla
Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.500,00..La Società in data 26/6/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni via fax e fuori termine previsto dall'art.25 bis del
Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.MARCA FUTSAL al pagamento in favore del sig. Guilherme KUROMOTO della somma di
€.5.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.