LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 24.07.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro SIMONETTI/A.S.D.S.FELICE GLADIATOR

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 24.07.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5)RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro SIMONETTI/A.S.D.S.FELICE GLADIATOR Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/04/2014 il sig. Gennaro SIMONETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FELICE GLADIATOR un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.S.FELICE GLADIATOR al pagamento in favore del sig. Gennaro SIMONETTI della somma di €.7.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae(@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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