LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 22.08.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Simone ERAMO/U.S.ANCONA 1905 S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 22.08.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
10)RICORSO DEL CALCIATORE Simone ERAMO/U.S.ANCONA 1905 S.r.l.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Rilevata la rispondenza del reclamo alle disposizioni dell'art. 25 bis del Regolamento della L.N.D.; Esaminata la nota Prot. 6040/CP del 18.04.2014 della Procura Federale e l’annessa Relazione del
Collaboratore della Procura medesima; Considerato che da tale Relazione non emergono elementi in fatto e in diritto tali da destituire di fondatezza la domanda proposta con il reclamo in quanto non risulta accertata l’autenticità della sottoscrizione apposta al documento (quietanza) prodotto dalla Società con la propria memoria di costituzione e disconosciuta dal reclamante; Ritenuto che questa Commissione debba decidere allo stato degli atti, nei limiti codificati dei propri poteri istruttori;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.ANCONA 1905 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Simone ERAMO della somma di €.5.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.