LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 22.08.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Margherita Claudia Gioia MASIA/A.S.D.NAPOLI C.F.
	
                LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 70 del 22.08.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14)RICORSO DELLA CALCIATRICE Margherita Claudia Gioia MASIA/A.S.D.NAPOLI C.F. 
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 	21/06/2014 la sig.na Margherita Claudia Gioia 
MASIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla 
Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.4.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.100,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. 
P.Q.M. 
La Commissione Accordi  Economici  presso la  Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Margherita Claudia Gioia MASIA della somma di €.3.100,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  della  calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre	30 giorni(trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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