LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 25.08.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Marco DAIDONE/U.S.ANCONA 1905 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 25.08.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Marco DAIDONE/U.S.ANCONA 1905 S.r.l. Con reclamo datato 23.04.2014, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Marco Daidone chiedeva la condanna U.S. Ancona 1905 s.r.l. al pagamento della somma di € 3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00. La società controinteressata in data 04.06.2014 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali deduceva l'integrale adempimento del proprio debito, rispetto al quale produceva documentazione sottoscrizione dal calciatore, alla quale attribuiva valore di quietanza. Invero la documentazione prodotta non riveste il carattere della quietanza. La domanda del calciatore deve quindi trovare accoglimento. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo,condannando la Società U.S. Ancona 1905 s.r.l. a corrispondere al sig. Marco Daidone la somma di € 3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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