LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 25.08.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Penelope RIBOLDI/A.S.D.NAPOLI C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 25.08.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Penelope RIBOLDI/A.S.D.NAPOLI C.F.
Con reclamo datato 25.03.2014, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, la sig.ra Penelope Riboldi, chiedeva la condanna della A.S.D. Napoli C.F. al pagamento della somma di € 3.000,00 quale residuo del
compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.
La società controinteressata in data 05.06.2014 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali deduceva I'inefficacia dell'accordo economico, in primo luogo asserendone il deposito tardivo presso il competente Dipartimento Interregionale, rispetto al termine fissato dall'art. 94 ter, comma 2° N.O.I.F. ed in secondo luogo l'integrale adempimento del proprio debito. Entrambi i predetti assunti sono privi di fondamento. L’accordo economico come provato dalla documentazione in atti a stato ritualmente depositato entro il termine previsto dall'art.94-ter, 2° comma N.O.I.F., mentre i documenti prodotti dalla società controinteressata non rivestono il carattere della quietanza.
La domanda della calciatrice deve quindi trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo proposto dalla sig.ra Penelope Riboldi, condannando A.S.D. Napoli C.F. a corrispondere alla sig.ra Penelope Riboldi la somma di € 3.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.