F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (453) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl – (nota n. 7812/984 pf13-14 AM/ma del 26.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (453) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO AYRES (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 7812/984 pf13-14 AM/ma del 26.6.2014). La Procura federale, con nota prot. 7812/984pf13-14/AM/ma del 26 giugno 2014, ha deferito Fabio Ayres (calciatore tesserato per la AC Perugia Calcio Srl) e la AC Perugia Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente: - Ayres Fabio, delle violazioni dell’art. 15 del CGS, per aver adito le vie legali, sporgendo denunzia-querela nei confronti dell’agente di calciatori Marco Petrin, senza aver ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale, prevista dall’art. 30, comma 4, ed, in deroga, dall’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale; dell’art. 1, comma 1, del CGS, per esser venuto meno all’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività all’interno dell’Ordinamento federale, avendo accusato, pur nella consapevolezza che ciò non corrispondesse al vero, l’agente Marco Petrin di avere “abusato” di un modulo contenente la sua firma apocrifa; - AC Perugia Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte ascritte al suo tesserato Ayres Fabio. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Fabio Ayres e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fabio Ayres e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabio Ayres, sanzioni della squalifica di mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società AC Perugia Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - squalifica di mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per il Sig. Fabio Ayres; - ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società AC Perugia Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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