F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014 (393) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO EVANGELISTA (Presidente della Società ASD Pro Calcio), FABIO DELLA LONGA (Presidente della Società Pol. Maccarese Giada Srl), Società ASD PRO CALCIO e POL. MACCARESE GIADA Srl – (nota n. 7568/792pf13-14/SS/mg del 18.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 11 Settembre 2014
(393) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO EVANGELISTA (Presidente della Società ASD Pro Calcio), FABIO DELLA LONGA (Presidente della Società Pol. Maccarese Giada Srl), Società ASD PRO CALCIO e POL. MACCARESE GIADA Srl - (nota n. 7568/792pf13-14/SS/mg del 18.6.2014).
Il deferimento
Con atto del 18/6/2014, la Procura federale ha deferito:
1) Gianpaolo Evangelista, Presidente della ASD Pro Calcio per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito lo svolgimento dell’attività di Responsabile Tecnico Istruttori, in assenza di tesseramento, al Sig. Fabrizio Perrotti dal mese di luglio 2013 e fino al mese di settembre 2013, presentandolo in tale veste alla stampa;
2) Fabio Della Longa, Presidente della Pol. Maccarese Giada Srl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, al Sig. Fabrizio Perrotti di svolgere attività di allenatore della prima squadra in assenza di tesseramento, dal mese di settembre 2013 e fino all’11 marzo 2014, inserendolo in tale veste nelle distinte di gara; nonché le Società:
3) ASD Pro Calcio, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS;
4) Pol. Maccarese Giada Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e al proprio tecnico tesserato, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2, del CGS.
Il Signor Fabio Della Longa, Presidente della Pol. Maccarese Giada Srl, e la Società Maccarese Giada Srl, hanno fatto pervenire, in data 22/7/2014, una memoria difensiva nelle quale, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato: - di aver ottemperato agli adempimenti necessari per il tesseramento del Sig. Perrotti; - che la procedura federale per il tesseramento di un allenatore (serie D), attesa la sua tempistica, impone al sodalizio sportivo, una volta effettuati gli adempimenti, di mandare in panchina gli allenatori con la fotocopia dei documenti inviati per il tesseramento; - che non sarebbe stato possibile attendere l’arrivo del tesserino dell’allenatore Perrotti, ricevuto ben 6 mesi dopo dalla richiesta di tesseramento poiché non sarebbe stato possibile lasciare la squadra senza allenatore stante l’esonero del precedente allenatore Paris, avvenuto in data 24/9/2013. Concludono chiedendo “di essere ascoltati in merito ai fatti sopra esposti” nonché la archiviazione, e consequenziale assenza di condanna, della Polisportiva Maccarese Giada Srl e dell’Avv. Fabio Della Longa. La ASD Pro Calcio ed il Sig. Gianpaolo Evangelista non hanno fatto pervenire alcuna memoria in loro difesa. Alla riunione del 11/9/2014 la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Gianpaolo Evangelista, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), all’Avv. Fabio Della Longa, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), alla ASD Pro Calcio la sanzione della ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), alla Pol. MACCARESE Giada Srl, la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato. La documentazione posta a base del deferimento conferma che la ASD Pro Calcio, nel periodo di luglio – settembre 2013 ha avuto rapporti con il Sig. Fabrizio Perrotti il quale ha rivestito il ruolo di “responsabile tecnico” così come dichiarato alla stampa. Il rapporto di lavoro è stato altresì confermato dallo stesso Evangelista il quale, nella audizione personale resa, ha ammesso che il Sig. Perrotti avrebbe avuto un incarico di “consulenza per la formazione degli allenatori della ASD Pro Calcio”. Risulta pertanto che il Sig. Perrotti abbia prestato la propria attività per la ASD Pro Calcio senza che il sodalizio sportivo abbia provveduto al suo tesseramento. In merito alla Pol. Maccarese Giada Srl va precisato che gli atti a corredo del deferimento e la ricostruzione dei fatti, documentata dai deferiti Della Longa e Pol. Maccarese Giada Srl, confermano che il sodalizio sportivo ha instaurato il rapporto professionale con il Sig. Fabrizio Perrotti attivandosi, senza indugio, per ottenere il tesseramento. Ed infatti, è documentalmente provato che la Pol. Maccarese Giada Srl abbia esonerato in data 24/9/2013 il precedente allenatore Sig. Fabrizio Paris; presentato in data 26/9/2013 al 5 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2014-2015 competente ufficio della Federazione la domanda di emissione di tessera di tecnico per il Sig. Fabrizio Perrotti; provveduto, in data 27/9/2013, al pagamento del bollettino postale e pertanto compiuto quanto necessario al tesseramento dell’allenatore. Il corretto operato della Pol. Maccarese Giada Srl è inoltre confermato dallo stesso Ufficio Tesseramenti della Federazioni che - in data 11/3/2014, ma con efficacia ex tunc – ha ratificato il Sig. Fabrizio Perrotti allenatore della Maccarese. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Gianpaolo Evangelista la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), alla ASD Pro Calcio la sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); proscioglie l’Avv. Fabio Della Longa e la Pol. Maccarese Giada Srl dagli addebiti contestati.
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