F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PIGNATARO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sarnese 1926) E DELLA SOCIETA’ ASD SARNESE 1926 (nota n. 7672/767pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/TFN del 11 Settembre 2014 (408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PIGNATARO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sarnese 1926) E DELLA SOCIETA’ ASD SARNESE 1926 (nota n. 7672/767pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014). 1.Il deferimento Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva: 1) Il Signor Giuseppe Pignataro, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sarnese 1926, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del conguaglio per iscrizione per euro 18.090,53 (punto A n. 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto A n. 4 del C.U. n. 168). 2) La Società ASD Sarnese 1926, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il Signor Giuseppe Pignataro presentava una memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Pignataro 40 giorni di inibizione; nei confronti della Società ASD Sarnese 1926 l’ammenda di euro 2.000,00 a titolo di responsabilità diretta. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla ASD Sarnese 1926. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D., infatti, nell’esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l’inosservanza da parte della Società ASD Sarnese 1926 del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del conguaglio per l’iscrizione per euro 18.090,53 (punto 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168). Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, che la A.S.D. Sarnese 1926 all’epoca del comportamento antiregolamentare, e cioè entro il termine previsto per la presentazione della domanda di iscrizione, non ha presentato la fideiussione e non ha corrisposto il conguaglio dovuto per l’iscrizione. Si evidenzia che la Società deferita, all’epoca del comportamento antiregolamentare contestato era pienamente attiva ed operante, e di conseguenza non possono essere accolte le eccezioni sollevate dal Signor Pignataro nella memoria difensiva, in ordine alla successiva cessazione dell’attività svolta dalla ASD Sarnese 1926. Per tali motivi risulta sussistere la violazione delle norme indicate in epigrafe da parte del Signor Giuseppe Pignataro con conseguente responsabilità diretta della Società ASD Sarnese 1926, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Giuseppe Pignataro, suo Presidente e legale rappresentante. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Pignataro giorni 40 (quaranta) di inibizione; nei confronti della Società ASD Sarnese 1926 l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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